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Miglioramenti provvisori ai pensionati civili e militari dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Con effetto dal 1 ottobre 1948 cessa la corresponsione dell'aumento provvisorio di cui all'art. 1 della legge 19 agosto 1948, n. 1186, per i pensionati ivi contemplati.

2. Con effetto dallo stesso giorno e fino a quando non saranno adottati definitivi provvedimenti per l'adeguamento delle pensioni per il personale civile e militare dello Stato, ai pensionati medesimi - esclusi i titolari di pensioni tabellari - e' corrisposto un acconto sui futuri miglioramenti pari:

  1. a) alla misura dell'aumento provvisorio di cui alla citata legge 19 agosto 1948, n. 1186, in godimento da parte dei pensionati stessi;

  2. b) ad una somma pari ad una percentuale della pensione in godimento a carico dello Stato, del fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, o dell'Amministrazione ferroviaria, del fondo per il culto, del fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli archivi notarili, escluso il caroviveri e ogni altro assegno accessorio, eguale al 40 per cento se la pensione e' stata liquidata anteriormente al 1 luglio 1929, ai 30 per cento se la pensione e' stata liquidata da tale data al 1 agosto 1944 e al 20 per cento se la pensione e' stata liquidata dopo detta data.

3. Per i titolari di pensioni tabellari l'acconto di cui al precedente comma e' pari al 50 per cento della pensione in godimento, escluso il caro-viveri ed ogni altro assegno accessorio.

Art. 2

1. A tutti i pensionati di cui al precedente articolo viene altresi' concesso una volta tanto l'acconto del 75 per cento di una mensilita' della pensione attualmente goduta.

Art. 3

1. All'atto dell'ammissione a pagamento della nuova pensione sara' provveduto al conguaglio tra i miglioramenti definitivamente spettanti e le somme corrisposte a titolo di acconto in base alla presente legge.

Art. 4

1. Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sara' provveduto con le entrate previste dalla nota di variazioni allo Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-1949 (primo provvedimento) presentata al Parlamento il 29 novembre 1948.

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI