Esecuzione di opere pubbliche a pagamento non differito nell'Italia meridionale e nelle Isole con la spesa di lire venti miliardi prelevate dal fondo speciale di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire venti miliardi per l'esecuzione delle opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito nelle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, nei territori dei Comuni appartenenti alle province di Latina e Frosinone, e nei territori dei Comuni della provincia di Rieti, appartenenti all'ex Circondario di Cittaducale, nonche' all'isola d'Elba.
2. La suddetta somma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa, del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49.
3. Alla spesa relativa si fara' fronte con prelievo dal fondo speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.
Art. 2
1. A carico della spesa autorizzata con il precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici potra' assumere impegni nei limiti sottoindicati:
1° per opere marittime ........................ L. 5.100.000.000 2° per opere stradali ......................... L. 4.200.000.000 3° per acquedotti ed altre opere igieniche e
sanitarie .......................................... L. 4.200.000.000 4° per scuole ed opere edilizie ............... L. 2.500.000.000 5° per costruzione case popolari nei Comuni in
dicati negli elenchi di cui al terzo comma dell'art.49 del decreto legislativo del Capo provvisorio del
lo Stato 10 aprile 1947, n. 261, ovvero in quelli
nei quali si e verificato per effetto di contingenze
di guerra un eccezionale aumento di popolazione sta
bile ............................................... L. 4.000.000.000
Art. 3
1. Sul limite di lire 4.200.000.000 di cui al n. 2 del precedente art. 2 gravera' la spesa di lire 800.000.000 per contributi straordinari all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) da destinare ad opere di carattere straordinario a pagamento non differito lungo le strade statali.
Art. 4
1. Per le opere di competenza delle Amministrazioni provinciali e comunali che siano finanziate con i fondi di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogoteneziale 12 ottobre 1945, n. 690, salvo che per le opere stesse non sia previsto un trattamento piu' favorevole da leggi speciali vigenti. Parimenti si applicano fino al 30 giugno 1949 le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435.
2. Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a delegare agli Istituti autonomi per le case popolari e all'Ente edilizio di Reggio Calabria la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione dei lavori di costruzione di case popolari di cui al n. 5 del precedente art. 2.
3. Qualora si faccia luogo alla delega di cui al precedente comma, puo' essere corrisposto agli enti predetti un compenso non superiore al 3 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni.
4. Le somme recuperate in base al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690, per le opere pubbliche eseguite in virtu' della presente legge, saranno esclusivamente devolute per la esecuzione di opere pubbliche nel Mezzogiorno.
Art. 5
1. I lavori di cui alla presente legge sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.
Art. 6
1. Nella scelta delle opere da, finanziare con i fondi di cui alla presente legge da eseguire nella Sicilia si procedera' di intesa con la Regione siciliana.
Art. 7
1. Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto, in relazione alle effettive necessita', ad assegnare le somme autorizzate con la presente legge ai capitoli ed agli articoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nonche' alle occorrenti variazioni nel proprio bilancio e in quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.
Art. 8
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1948
EINAUDI
DI GASPERI - TUPINI - SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI