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Autorizzazione della spesa di lire venti miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, anche a sollievo della disoccupazione operaia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire venti miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza.

2. La suddetta somma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-1949.

Art. 2

1. Il Ministro per i lavori pubblici determinera' di concerto col Ministro per il tesoro il riparto della suindicata spesa per regioni ed approvera' il programma dei lavori da eseguire. Questo sara' formulato dai Provveditori alle opere pubbliche d'intesa con i Prefetti delle diverse province di ciascuna regione, con preferenza ai lavori di completamento di opere gia' iniziate ed a quelli che per la loro natura consentano il piu' largo impiego di mano d'opera disoccupata, abbiano per se stessi carattere di funzionalita' e possano essere ultimati entro il termine massimo di quattro mesi.

Art. 4

1. A carico della somma autorizzata col precedente articolo 1 il Ministero dei lavori pubblici potra' assumere impegni fino al limite di lire trecento milioni per l'impianto e la sistemazione dei cimiteri di guerra per militari delle Forze armate delle Nazioni Unite, a termini del decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429, modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1354.

2. Sulla stessa autorizzazione di cui all'art. 1 gravera' la spesa di lire trecento milioni per contributi straordinari all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) da destinare ad opere di carattere straordinario a pagamento non differito per strade statali.

Art. 5

1. Nella scelta delle opere da finanziare con i fondi di cui alla presente legge da eseguire nella Sicilia, si procedera', d'intesa con la Regione siciliana.

2. In sede di determinazione del contributo di solidarieta' nazionale da assegnarsi ai sensi dell'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, per gli esercizi 1946-47, 1947-48 e 1948-49, sara' eventualmente tenuto conto della spesa sostenuta per l'esecuzione delle opere che rientrino nella competenza della Regione stessa.

Art. 6

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 10, lettere a) e b) della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49, sono rispettivamente ridotte di lire un miliardo e di lire nove miliardi.

2. Per gli altri dieci miliardi sara' provveduto con apposita menzione alle note di variazioni in aumento delle entrate.

Art. 7

1. Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto, in relazione alle effettive necessita', ad assegnare le somme autorizzate con la presente legge ai vari capitoli ed articoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nonche' alle occorrenti variazioni nel proprio bilancio e in quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.

Art. 8

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1948
EINAUDI
DE GASPRI - TUPINI - SCELBA - VANONI - PELLA - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI