Proroga della temporanea sospensione della riscossione del diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke importati nel territorio dello Stato e temporanea sospensione della riscossione del diritto medesimo sui residui di oli minerali destinati alla combustione, nonche' determinazione del peso imponibile di imposta di fabbricazione per i prodotti petroliferi e per il benzolo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La esenzione dal diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke (voci della tariffa 564 et 564-bis) all'atto della, loro importazione nel territorio dello Stato, prorogata con la legge 29 luglio 1948, n. 1083, ha effetto dal 1 gennaio al 31 dicembre 1949.
Art. 2
1. La esenzione di cui al precedente articolo 8 accordata ai residui della lavorazione degli oli di petrolio, da usare direttamente come combustibili (voce 643-b, 6-alfa della tariffa doganale).
2. La stessa agevolezza e' accordata anche agli oli di petrolio greggi, naturali, importati nel territorio dello Stato per esservi lavorati (voce 643-a - 2 della tariffa doganale), per la quantita' corrispondente agli oli combustibili da essi ottenuti ed estratti dagli stabilimenti di raffinazione o consumati, come combustibili, negli stabilimenti medesimi.
Art. 3
1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine dovute, ai sensi del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e modificato da ultimo col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 25 novembre 1947, n. 1285, e dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464, sulla ozocerite greggia, sugli oli di petrolio e sugli oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici, di ligniti, di torba, di schisti e simili, sul benzolo, sulla paraffina solida, sulla ceresina, e sulla vasellina (voci ex 563, 643, ex 649, 650, 651 e 652 della tariffa doganale) sono riscosse sul peso netto reale.
2. Art. 41 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 gennaio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA - LOMBARDO - MERZAGORA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI