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Provvedimenti per gli assuntori delle Ferrovie dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le assuntorie di stazione delle Ferrovie dello Stato sono suddivise, ai fini del trattamento economico degli assuntori, in quattro gruppi:

  1. 1) gruppo A comprendente gli, impianti di rilevante importanza;

  2. 2) gruppo B comprendente gli impianti di media importanza;

  3. 3) gruppo C comprendente gli impianti di limitata importanza;

  4. 4) gruppo D comprendente gli impianti gestiti con le norme delle case cantoniere.

2. Il gruppo A e' diviso in cinque categorie.

3. Il gruppo B comprende una categoria unica.

4. Il gruppo C e' diviso in due categorie.

5. Il gruppo D e' diviso in tre categorie.

6. L'assegnazione delle assuntorie all'uno o all'altro dei quattro gruppi di cui al comma precedente ed alle singole categorie dei gruppi A, C, D, sara' fatta, in relazione alla entita' delle prestazioni, secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro per i trasporti, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 2

1. Le retribuzioni da corrispondersi ai concessionari di assuntorie di stazione classificate nella 1° categoria del gruppo A e' stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari di grado 9° delle stazioni con la qualifica di sottocapo, aventi ugual numero di anni di servizio.

2. Le retribuzioni dei concessionari di assuntorie di stazione classificate nelle categorie 2°, 3°, 4° e 5° del gruppo A sono determinate riducendo la retribuzione stabilita per la 1° categoria, rispettivamente: del tre per cento, del sei per cento, del nove per cento e del dodici per cento.

3. La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di stazione classificate nel gruppo B e' stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari delle stazioni di grado 10° con la qualifica di alunno d'ordine, aventi ugual numero di anni di servizio.

4. La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di stazione classificate nella 1° categoria del gruppo C e' stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari delle stazioni di grado 11° con la qualifica di guardamerci, aventi ugual numero di anni di servizio.

5. La retribuzione dei concessionari di assuntorie di stazione classificate nella 2° categoria del gruppo C e' determinata riducendo del tre per cento la retribuzione stabilita per la 1° categoria.

6. La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di stazione classificate nella 1° categoria del gruppo D e' stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari delle stazioni di grado 12° con la qualifica di guardasala, aventi ugual numero di anni di servizio.

7. La retribuzione dei concessionari di assuntorie classificate nelle categorie 2° e 3° del gruppo D sono determinate riducendo la retribuzione stabilita per la 1° categoria, rispettivamente: del tre per cento e del sei per cento.

8. Agli effetti della determinazione della retribuzione di cui ai commi precedenti il servizio prestato come sostituto assuntore e' calcolato per meta' della sua durata.

9. Dette retribuzioni mensili saranno poi periodicamente aumentate in relazione agli anni di servizio prestati nella stessa misura e con gli stessi intervalli stabiliti per le anzidette qualifiche del personale ferroviario, salvo sempre le riduzioni percentuali delle retribuzioni relative ad assuntorie non classificate nella 1° categoria dei gruppi A, C e D.

10. Qualsiasi variazione negli stipendi delle citate qualifiche del personale ferroviario importera' identica variazione nelle retribuzioni degli assuntori di stazione, salvo sempre le riduzioni di cui al comma precedente.

Art. 3

1. All'assuntore di stazione che venga trasferito da una assuntoria ad un'altra di gruppo superiore, o da una categoria ad altra superiore dello stesso gruppo, compete la classe di stipendio relativa al gruppo o categoria cui viene trasferito, d'importo immediatamente superiore a quella di cui fruisce, con decorrenza dal primo del mese in cui sia stato disposto il trasloco, se questo venga effettuato nella prima quindicina del mese e con decorrenza dal primo del mese successivo a quello in cui sia stato disposto il trasloco, se questo venga effettuato nella seconda quindicina del mese.

2. All'assuntore che venga trasferito da una assuntoria di gruppo superiore ad una di gruppo inferiore o da una categoria ad altra inferiore dello stesso gruppo compete, con decorrenza da determinarsi come al comma precedente, la classe di stipendio relativa al gruppo e categoria al quale viene trasferito, tenuto conto degli anni di servizio prestato.

3. La differenza fra la vecchia e la nuova retribuzione sara' conservata come assegno personale ed assorbita dai successivi aumenti.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando un'assuntoria, per variazione nell'entita' del traffico od altra causa, passi da un gruppo all'altro o da una categoria all'altra.

Art. 4

1. Le assuntorie di passaggi a livello presenziati, del servizio di vigilanza punti speciali e del servizio vigilanza segnali sono suddivise in tre gruppi gruppo A assuntorie di rilevante importanza: gruppo B assuntorie di media importanza;

2. gruppo C assuntorie di modesta importanza.

3. Ciascuno dei gruppi di cui al comma precedente e' suddiviso in tre categorie.

4. L'assegnazione delle assuntorie all'uno o all'altro dei tre gruppi di cui al comma precedente e all'una o all'altra categoria di ciascun gruppo sara' fatta, in relazione all'entita'; delle prestazioni, secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro per i trasporti, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

5. Le disposizioni di cui al precedente art. 3 sono applicabili anche alle assuntorie di cui al presente articolo.

Art. 5

1. La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di cui all'art. 4 classificate nella 1° categoria del gruppo 4 e' stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari di grado 12° del personale della linea con la qualifica di caposquadra cantonieri, avente ugual numero di anni di servizio.

2. Le retribuzioni dei concessionari delle assuntorie di cui al comma precedente classificate nelle categorie 2° e 3° sono determinate riducendo la retribuzione stabilita per la 1° categoria, rispettivamente: del tre per cento e del sei per cento.

3. La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di cui all'art. 4 classificate nella 1° categoria del gruppo B e' stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari di grado 14° del personale della linea con la qualifica di cantoniere, avente ugual numero di anni di servizio.

4. Le retribuzioni dei concessionari delle assuntorie di cui al comma precedente classificate nelle categorie 2° e 3° sono determinate riducendo la retribuzione stabilita, per la 1° categoria, rispettivamente: del tre per cento e del sei per cento.

5. La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di cui all'art. 4, classificate nella 1° categoria del gruppo C, e' stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari di grado 14° del personale di manovalanza con la qualifica di manovale (donna), avente ugual numero di anni di servizio.

6. Le retribuzioni dei concessionari delle assuntorie di cui al comma precedente classificate nelle categorie 2° e 3° sono determinate riducendo la retribuzione stabilita per la 1° categoria, rispettivamente: del tre per cento e del sei per cento.

7. Agli assuntori di cui al presente articolo sono applicabili le disposizioni di cui agli ultimi tre commi del precedente art. 2.

Art. 7

1. Il trattamento economico degli assuntori ferroviari di cui agli articoli 2 e 5 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

2. Per il periodo intercedente tra il 1 settembre 1946 ed il 1 giugno 1947, agli assuntori anzidetti compete:

  1. a) la retribuzione mensile determinata in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 405, aumentata del settanta per cento, con un minimo di aumento di L. 2500;

  2. b) l'assorbimento e consolidamento nella retribuzione stessa dell'indennita' di carovita fino a concorrenza di L. 2500, salva restando l'applicazione del secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263;

  3. c) la tredicesima mensilita' di cui al successivo art. 13.

3. Per il periodo dal 1 giugno 1947 alla data di entrata in vigore della presente legge, le retribuzioni, quali risultino dall'applicazione dei punti a) e b) del comma precedente, saranno ulteriormente maggiorate del trenta per cento.

4. Qualora l'aumento della retribuzione determinata, in applicazione del comma precedente non raggiunga il minimo di L. 2500 mensili lorde, la differenza per raggiungere detto miglioramento minimo sara' attribuita come assegno ad personam da assorbirsi negli aumenti che si verifichino a qualsiasi titolo nella retribuzione.

Art. 8

1. La Direzione generale delle Ferrovie dello Stato e' autorizzata a concedere speciali premi a quegli assuntori di stazione che, con particolare abilita' e solerzia, riescano a determinare notevole incremento del traffico nelle stazioni loro affidate. L'importo annuo di tali premi non puo' comunque eccedere la differenza fra la retribuzione in godimento e quella stabilita per il gruppo e la categoria cui l'assuntoria potrebbe essere assegnata in relazione alla nuova entita' del traffico. Questa limitazione non ha luogo per le assuntorie della 1° categoria del gruppo A.

Art. 9

1. La retribuzione degli assuntori ferroviari non contemplati negli articoli 2 e 5 e dei dipendenti tutti degli assuntori, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 405, e' aumentata, a decorrere dal 1 settembre 1946 e fino al 31 maggio 1947, del settanta per cento.

2. In detta retribuzione sara' inoltre assorbita e consolidata l'indennita' di carovita fino a concorrenza di L. 2000, salva restando l'applicazione del secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

3. A detti assuntori, nonche' ai loro dipendenti, compete altresi', per l'anno 1946, la tredicesima mensilita' di cui, al seguente art. 13.

4. Dal 1 giugno 1947 la retribuzione determinata in applicazione dei primi due commi del presente articolo e' aumentata del trenta per cento.

Art. 10

1. Per gli assuntori e dipendenti di cui al precedente art. 9, la Direzione generale delle Ferrovie dello Stato e' autorizzata a perequare le retribuzioni e l'indennita' di carovita risultanti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 18 ottobre 1946, n. 405, e della presente legge per adeguarle alla concreta entita' delle prestazioni.

2. In nessun caso pero' la retribuzione e il carovita degli assuntori e loro dipendenti possono essere minori di quelli risultanti dall'applicazione del primo, secondo e quarto comma del precedente art. 9.

3. Verificandosi tale evenienza, gli assuntori e loro dipendenti conserveranno ad personam la differenza, la quale sara' assorbita da eventuali successivi aumenti.

Art. 11

1. Le variazioni minime percentuali che, con provvedimenti legislativi, vengano stabilite per gli stipendi dei dipendenti statali, sono applicate, con la stessa decorrenza, agli assuntori e dipendenti di cui al precedente art. 9.