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Concessione di un assegno supplementare di contingenza ai pensionati della Previdenza sociale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. In aggiunta all'assegno temporaneo di contingenza di cui al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, e' autorizzata la concessione ai titolari di pensioni di invalidita' e vecchiaia e di quelle ai superstiti, liquidate dall'istituto nazionale della previdenza sociale, di un assegno supplementare, ferme restando le esclusioni e i recuperi stabiliti dallo stesso decreto legislativo.12

Art. 2

1. La misura dell'assegno supplementare e' fissata fino al 31 dicembre 1949 come segue:

  1. a) per i pensionati di eta' superiore ai 65 anni, lire 900 mensili;

  2. b) per i pensionati di eta' inferiore ai 65 anni e per ciascun nucleo familiare fruente di pensione di riversibilita' in seguito a morte di assicurato o pensionato, lire 600 mensili.

Il diritto a beneficiare dell'assegno nella misura di cui alla, lettera a) decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di eta'. Per i pensionati di cui alla lettera a) che hanno compiuto o compiono il 65° anno di eta' nell'anno 1949, il diritto all'assegno nella, misura di cui alla, lettera a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

1. Lo Stato concorre all'onere derivante dalla concessione dell'assegno supplementare di cui all'art. 1 della presente legge,
con un contributo straordinario nella misura di 6900 milioni di lire.

2. Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della
Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere predetto viene destinata una aliquota di importo corrispondente, della maggiore entrata di cui alla legge concernente variazione allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49 (5° provvedimento).

Art. 4

1. Il trattamento minimo integrativo per la vecchiaia spettante, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, ai pensionati che abbiano compiuto il 65° anno di eta', se uomini, ed il 60° anno di eta', se donne, e' corrisposto con effetto dal primo giorno dell'anno in cui medesimi compiono le eta' anzidette.

Art. 5

1. A decorrere dal 1 luglio 1949, le pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono pagate, di regola, in rate bimestrali anticipate, scadenti il primo giorno dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre di ciascun anno.

2. Si osservano per il pagamento delle pensioni le disposizioni in materia di arrotondamento contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1734.

3. L'art. 91 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, e' abrogato.

Art. 6

1. La presente legge entra in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 giugno 1949
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI - GRASSI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI