Corresponsione dell'assegno supplementare di contingenza ai pensionati della previdenza sociale per l'anno 1950
Testo vigente
La, Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Per l'anno 1950, l'assegno supplementare di contingenza, previsto dall'art. 1 della legge 14 giugno 1949, n. 322, a favore dei titolari di pensioni di invalidita' e vecchiaia e di quelle ai superstiti, liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' corrisposto nella stessa misura stabilita dall'art. 2 della legge predetta per i pensionati di cui alla lettera b) del predetto articolo e nella misura di lire 1100 mensili per i pensionati di cui alla lettera a) dello articolo stesso.
2. Della corresponsione dell'assegno di cui al precedente comma si tiene conto nella, determinazione degli oneri gravanti sul Fondo di solidarieta' sociale, agli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 659.1
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23, dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI GRASSI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI