Utilizzazione dei fondi E.R.P. in attivita' interessanti la lotta antimalarica in Sardegna
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per il completamento del programma di eradicazione degli anofeli malarigeni da tutto il territorio della Sardegna e' autorizzata la spesa di lire 3.386.500.000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e sanita' pubblica) in ragione di lire 2.023.500.000 nell'esercizio 1948-49, di lire 1.200.000.000 nell'esercizio 1949-50 e di lire 163.000.000 nell'esercizio 1950-51.
2. Alla spesa di cui sopra viene fatto fronte con prelievo dal fondo speciale di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108.
Art. 2
Art. 3
1. L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica e' autorizzato ad assumere impegni in relazione agli stanziamenti che verranno di volta in volta disposti in conto delle somme di cui al ripetuto art. 1.
Art. 4
1. Il programma di cui all'art. 1 sara' svolto con la direzione dell'Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna, istituito col decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 174, e sotto la vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.
Art. 5
1. L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica ha la facolta' ed i poteri:
a) di disporre - ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 174 - un organico ed assiduo controllo sull'attivita' amministrativa e sanitaria dell'Ente regionale per la lotta antimalarica in Sardegna;
b) di controllare il programma per la campagna antimalarica in Sardegna, promuovendone e contenendone l'attuazione in aderenza agli obiettivi sanitari e nei limiti delle disponibilita' finanziarie;
c) di disporre la restituzione delle somministrazioni godute, temporaneamente erogate dall'Amministrazione degli aiuti internazionali (gestione fondo lire U.N.R.R.A.) per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente legge, in base alle dichiarazioni rilasciate dal sovraintendente del predetto Ente attestanti la ricezione delle somministrazioni stesse.
Art. 6
1. E' data facolta' al Ministro per il tesoro di apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 agosto 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI