Utilizzazione da parte del Ministero dei trasporti nell'esercizio 1948-49, della somma di lire 20 miliardi da prelevare dal fondo speciale previsto dall'Accordo italo-americano approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato a favore del Ministero dei trasporti il prelievo dal fondo speciale previsto dall'accordo italo-americano, approvato con la legge 4 agosto 1948, numero 1108, di lire 20 miliardi da utilizzarsi, nell'esercizio 1948-49, per la ricostruzione degli impianti e del materiale mobile delle Ferrovie dello Stato, per il finanziamento delle spese riconosciute necessarie per la ricostruzione delle ferrovie e delle tramvie concesse all'industria privata e delle reti di trasporti urbani esercitate da aziende municipalizzate o in maggioranza di proprieta' del Comune, nonche' per la costruzione delle ferrovie pubbliche di proprieta' dello Stato concesse in sola costruzione o in corso di completamento da parte dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
2. Di tale somma: lire 16.800.000.000 saranno assegnate dal Ministro per i trasporti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per lavori e forniture interessanti l'Italia meridionale ed insulare, integrando la somma stessa con altre lire 1.500.000.000 che l'Amministrazione stessa prelevera' dalla parte straordinaria del proprio bilancio; lire 3.200.000.000 saranno, dal Ministro medesimo, assegnate a lavori e forniture interessanti le ferrovie e tramvie in concessione e le reti di trasporti urbani specificate al precedente comma, con destinazione di lire 1.700.000.000 a lavori e forniture interessanti l'Italia meridionale ed insulare.
Art. 2
1. Le somme di cui al precedente art. 1 saranno rese disponibili nei limiti dei fondi che affluiranno al bilancio dell'entrata del Ministero del tesoro, con prelievo dal fondo speciale.
2. Il Ministro per i trasporti e' autorizzato ad assumere impegni in relazione agli stanziamenti che verranno di volta in volta disposti.
Art. 3
1. E' data facolta' al Ministro per il tesoro di apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, ivi comprese quelle da disporsi negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 1949
EINAUDI
DE GASPERI - CORRELLINI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI