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Autorizzazione della spesa di lire 200 milioni per provvedere alla revisione dei prezzi contrattuali in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di riparazione di danni di guerra alle opere del porto di Genova

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. La somma di cui al precedente articolo sara' accreditata a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova nella contabilita' speciale di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710, ed il Consorzio presentera' al Ministero dei lavori pubblici i rendiconti a discarico delle somme da esso prelevate.

2. I pagamenti avranno luogo previa approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici degli elaborati delle revisioni, sentiti gli organi tecnici consultivi del Ministero medesimo.

Art. 3

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10 lettera b) della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49 e' ridotta di lire 200 milioni.

Art. 4

1. Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 1949
EINAUDI
DE GASPERI - TUPINI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI