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Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La concessione di concorsi o sussidi dello Stato per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di Enti locali, indicate nei successivi articoli, e' fatta mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni nella misura fissata per ciascuna categoria di opere.

2. Gli Enti locali dell'Italia meridionale ed insulare possono chiedere, in sostituzione delle norme della presente legge, l'applicazione delle disposizioni legislative particolari per tali regioni, che attribuiscono un trattamento di maggior favore anche se ne e' cessata l'applicazione per essersi esauriti gli stanziamenti relativi.

3. A questo fine negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, successivi all'esercizio finanziario 1949-50, sara' provveduto ai rispettivi stanziamenti.

Art. 2

1. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per 35 anni nella spesa riconosciuta necessaria nelle seguenti misure:

  1. 1) dei 4,50 per cento per la costruzione o il completamento delle strade occorrenti ad allacciare alla rete esistente i Comuni e le frazioni isolate, nonche' delle strade di accesso dal Capoluogo alla stazione ferroviaria o alla strada statale o all'autostrada piu' vicina, quando il Comune e' sprovvisto del relativo allacciamento rotabile entro i limiti di 25 chilometri; e infine per la costruzione o il completamento delle strade necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione di un Comune col maggior centro di popolazione dei Comuni vicini, di quelle necessarie a porre in comunicazione due o piu' frazioni di uno stesso Comune;

  2. 2) del 3,50 per cento, per la costruzione o il completamento di strade provinciali, anche se non ancora classificate;

  3. 3) del 3,50 per cento per la sistemazione straordinaria, anche con cilindratura e bitumatura, delle strade provinciali e comunali interne agli abitati;

  4. 4) del 2 per cento per tutte le altre strade previste dal decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371, modificato dal decreto-legge 8 maggio 1919, n. 877.

Art. 3

1. A favore dei comuni che provvedano alla costruzione di acquedotti, fognature e cimiteri per il capoluogo o per le frazioni che ne siano sprovvisti, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta.

2. necessaria nella seguente misura:

  1. 1) del 5 per cento ai comuni con popolazione fino a 5000 abitanti;

  2. 2) del 4 per cento ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

  3. 3) del 3,50 per cento ai comuni con popolazione fino a, 30.000 abitanti;

  4. 4) del 3 per cento ai comuni con piu' di 30.000 e fino a 150.000 abitanti.

3. Quando si tratti di ampliare o migliorare acquedotti, Fognature e cimiteri gia' esistenti nei comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti il contributo puo' essere concesso nella misura del 2 per cento.

4. Nel caso di comuni riuniti in consorzi per costruzione di acquedotti, la misura del contributo e' determinata tenendo conto della media aritmetica della popolazione di tutti i comuni consorziati.

5. Quando si tratti di acquedotti, fognature e cimiteri da costruire nei comuni e nelle frazioni dell'Italia meridionale ed insulare, il contributo dello Stato e' elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, indipendentemente dai limiti di popolazione.69

Art. 4

1. A favore di comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, che provvedono alla costruzione di ospedali, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria, quando i comuni siano sprovvisti di tali opere o queste, su proposta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, siano dichiarate tecnicamente idonee, e non suscettibili di miglioramento con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per i lavori pubblici, nella seguente misura:

  1. 1) del 4 per cento nei comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 200.000.000;

  2. 2) del 3 per cento nei comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 350.000.000;

  3. 3) del 2 per cento nei comuni con oltre 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 450.000.000.

2. Lo stesso contributo di cui al precedente n. 3) puo' essere concesso per le opere ospitaliere di competenza delle Amministrazioni provinciali, senza limiti di popolazione e fino al limite di spesa di L. 500.000.000.

3. Il contributo di cui ai precedenti commi puo' essere concesso nella spesa per il completamento di ospedali, quando le opere di completamento siano necessarie per la funzionalita' delle parti gia' costruite.

4. Nel caso di consorzi, il contributo e' concesso tenendo conto del comune avente il maggior numero di abitanti.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle Istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17 luglio 1890, e successive modificazioni, quando costruiscano ospedali senza fine di lucro ovvero edifici destinati alla assistenza della prima infanzia, alla istruzione e alla educazione dei fanciulli poveri, nonche' al ricovero degli invalidi e vecchi indigenti, per conto delle Province e dei Comuni, sempre che la loro utilita' sia riconosciuta ai fini della presente legge con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro.

6. A favore dei comuni che provvedono all'esecuzione di altre opere igienico-sanitarie e particolarmente mattatoi, mercati, campi boari, lavatoi, bagni pubblici ed ambulatori, e' concesso un contributo costante per trentacinque anni del 2,50 per cento nella spesa riconosciuta necessaria e fino al limite di spesa di lire 150.000.000 per ciascuna opera e, per le opere in corso di esecuzione, anche per la parte eccedente gli importi gia' ammessi a contributo.

7. Per l'esecuzione dei mattatoi il predetto limite di lire 150.000.000 e' elevato a lire 300.000.000 quando trattasi di mattatoi a servizio di piu' comuni, i quali debbono procedere, in tal caso, alla costituzione di apposito consorzio.

8. Nell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ed ammessa a contributo ai sensi dei precedenti commi possono essere compresi, per un ammontare non superiore al 20 per cento di tale importo, gli arredamenti e le attrezzature strettamente necessarie per il funzionamento dei servizi istituzionali dell'opera.

Art. 5

1. A favore degli enti di cui al precedente art. 4 che provvedono all'ampliamento di ospedali, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria, nella seguente misura:

  1. 1) del 2,50 per cento nei comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 80.000.000;

  2. 2) del 2 per cento nei comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 150.000.000;

  3. 3) dell'1,50 per cento nei comuni con oltre 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 200.000.000.

2. Nel caso di consorzi si applica la disposizione del quarto comma del precedente articolo.

Art. 6

1. A favore di province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei consorzi provinciali antitubercolari, che provvedono alla costruzione o al completamento di tubercolosari o preventori, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria nella misura del 4 per cento fino al limite di spesa di L. 200.000.000 e del 2 per cento per la parte eccedente tale spesa e sino a raggiungere il limite di altre L. 250.000.000.

2. Nel caso di ampliamento di tubercolosari o preventori esistenti puo' essere concesso un contributo nella misura del 2 per cento nella spesa necessaria fino al limite di L. 100.000.000 e dell'1 per cento per la parte eccedente tale spesa fino a raggiungere il limite di altre L. 100.000.000.

Art. 6-bis

1. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad accordare alle Province un contributo costante per 35 anni del 4 per cento sulla spesa necessaria per la costruzione, la sistemazione e il restauro degli Archivi di Stato.

Art. 7

1. Nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge e' compilato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'interno, d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, l'elenco delle opere ospitaliere di cui sia, riconosciuta la necessita' nei comuni del Mezzogiorno e delle Isole.

2. Per le opere incluse nell'elenco il contributo statale e' stabilito nella misura del 5 per cento.

3. Quando l'ospedale debba sorgere a cura di piu' enti interessati, nell'elenco sono indicati gli enti tenuti a provvedervi consorzialmente ed e' stabilita la sede dell'opera col criterio della piu' conveniente ubicazione e della piu' facile accessibilita'.

Art. 8

1. Il Ministero dei lavori pubblici, su conforme parere del Ministero della pubblica istruzione in ordine alle singole domande, e' autorizzato a concedere, a favore dei comuni e degli altri enti obbligati a fornire i locali ad uso di scuole statali, un contributo costante per trentacinque anni:

  1. 1) nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione degli edifici per l'istruzione elementare nei comuni obbligati alla costruzione, in rapporto alla popolazione scolastica, nonche' per la costruzione di asili infantili;

  2. 2) nella misura del 3 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione di edifici per le scuole e i corsi di avviamento professionale, per le scuole e gli istituti tecnici industriali, agrari e nautici, per le scuole professionali femminili di 1° e 2° grado e per le scuole e gli istituti di arte;

  3. 3) nella misura del 2,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione di edifici per le scuole e gli istituti tecnici commerciali e per geometri, per le scuole e gli istituti medi di ogni altro ordine e tipo;

  4. 4) nella misura del 4 per cento, del 3 per cento e del 2,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per l'arredamento rispettivamente degli edifici scolastici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, limitatamente a banchi, cattedre e lavagne;

  5. 5) nella misura del 4 per cento, del 3 per cento e del 2,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per l'ampliamento e il riattamento, rispettivamente, degli edifici esistenti per le scuole di cui ai numeri 1), 2) e 3); e nella misura unica dell'1,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per l'integrazione dell'arredamento delle stesse scuole.

2. Gli stessi benefici di cui al comma precedente possono essere concessi anche ai comuni che, pur non essendovi obbligati, intendano costruire edifici ad uso di scuole legalmente riconosciuto, quando nel comune stesso non esista altra scuola statale dello stesso ordine e tipo.

3. Per gli edifici per l'istruzione elementare in sedi rurali, con non piu' di due aule e i relativi alloggi per gli insegnanti, il contributo puo' essere elevato sino al 4,50 per cento delle spese di costruzione o di riattamento e di arredamento limitatamente a banchi, cattedre e lavagne.

Art. 9

1. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere ai comuni interessati un contributo costante per trentacinque anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione o per le opere di miglioramento dei porti e approdi di quarta classe, con particolare riguardo per quelli interessanti l'attivita' peschereccia.

Art. 10

1. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere ai Comuni un contributo costante per 35 anni nella misura del 4,50 per cento della parte di spesa riconosciuta ammissibile a loro carico per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il potenziamento o il rifacimento di impianti per la distribuzione di energia elettrica nel territorio dei Comuni stessi.