Norme integrative e modificative della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulle opere pubbliche di interesse degli Enti locali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli enti i quali intendano eseguire opere di loro competenza a norma della legge 3 agosto 1949, n. 589, debbono farne domanda al Ministero dei lavori pubblici entro il mese di dicembre di ciascun anno.
2. Le domande sono presentate all'Ufficio del genio civile competente per territorio, il quale ne forma una graduatoria dando la preferenza alle piu' urgenti necessita' dei Comuni minori e trasmette gli atti al Ministero per il tramite e con le eventuali osservazioni dei Provveditorati alle opere pubbliche in modo che vi giungano entro l'aprile successivo.
3. Entro il luglio di ogni anno, in relazione agli stanziamenti previsti nel bilancio dell'esercizio finanziario in corso, il Ministero dei lavori pubblici compila il programma esecutivo.
4. Le opere comprese nei programmi formati a norma del presente articolo saranno eseguite a cura degli enti interessati, dopo che siano intervenute l'approvazione dei progetti esecutivi da parte dell'organo tecnico competente e la concessione del contributo dello Stato da parte del Ministero dei lavori pubblici.
5. L'art. 15 e il primo comma dell'art. 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, sono abrogati.3
Art. 2
1. L'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e' sostituito dal seguente.
"Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per 35 anni nella spesa riconosciuta necessaria nelle seguenti misure:
1) dei 4,50 per cento per la costruzione o il completamento delle strade occorrenti ad allacciare alla rete esistente i Comuni e le frazioni isolate, nonche' delle strade di accesso dal Capoluogo alla stazione ferroviaria o alla strada statale o all'autostrada piu' vicina, quando il Comune e' sprovvisto del relativo allacciamento rotabile entro i limiti di 25 chilometri; e infine per la costruzione o il completamento delle strade necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione di un Comune col maggior centro di popolazione dei Comuni vicini, di quelle necessarie a porre in comunicazione due o piu' frazioni di uno stesso Comune;
2) del 3,50 per cento, per la costruzione o il completamento di strade provinciali, anche se non ancora classificate;
3) del 3,50 per cento per la sistemazione straordinaria, anche con cilindratura e bitumatura, delle strade provinciali e comunali interne agli abitati;
4) del 2 per cento per tutte le altre strade previste dal decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371, modificato dal decreto-legge 8 maggio 1919, n. 877".
Art. 3
1. Per i due esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore della presente legge potra' essere concesso, per la sistemazione straordinaria di strade comunali, un contributo costante per 35 anni, nella misura del 3,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria.2
Art. 4
1. Il contributo di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sara' elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, quando si tratti di strade da costruire, da completare o da sistemare nell'Italia meridionale e insulare. La presente disposizione si applica anche in favore degli Enti locali dell'Italia centrale e settentrionale per i quali ricorrono gli estremi di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589.2
Art. 5
1. Il termine di un triennio di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e' prorogato di tre anni.
Art. 6
1. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per 35 anni nella misura del 4 per cento nella spesa necessaria per la costruzione degli edifici per le sedi municipali nei Comuni che ne siano sprovvisti.
2. Per l'ampliamento e conseguenti sistemazioni di sedi municipali gia' esistenti, tale contributo sara' concesso nella misura del 3 per cento.
Art. 7
1. Le domande degli enti diretti ad ottenere il contributo dello Stato su opere stradali dovranno essere accompagnate, oltre che da una relazione atta a dimostrare la necessita' dell'opera, da una corografia della zona in scala 1: 25.000, e dal dettagliato parere del locale Ufficio del genio civile circa l'ammissibilita' dell'opera al contributo.
2. Per i progetti di opere igieniche e di edifici scolastici da eseguire in applicazione alla legge 3 agosto 1949, n. 589, i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche sostituiscono anche i pareri del Consiglio superiore di sanita' del Consiglio provinciale di sanita' e del medico provinciale.
3. Gli stessi progetti, ove sia attualmente prescritto il parere dell'ispettore generale del Genio civile, sono sottoposti invece al parere del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio.
Art. 8
1. Per contrarre i mutui con la Cassa depositi e prestiti previsti dall'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e' sufficiente che gli enti mutuatari producano copia della deliberazione di assunzione del mutuo debitamente approvata dalla autorita' tutoria con autorizzazione al mantenimento della corrente sovrimposta, nonche' l'atto di delega sulla sovrimposta fondiaria medesima e, per i Comuni, in mancanza, l'atto di delega sulle imposte di consumo o su altra imposta delegabile per legge.
2. Gli atti di delega dovranno contenere l'attestazione del prefetto che vi e' capienza nel cespite al quale l'atto si riferisce. Tale attestazione sostituisce il benestare del Ministero delle finanze previsto dal primo comma dell'art. 94 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1165.
Art. 9
1. E' data facolta' all'Ente mutuatario, dopo l'emissione del decreto concessivo del contributo statale, di prelevare, con il parere favorevole dell'Ufficio del genio civile, dalla Cassa depositi e prestiti, una anticipazione fino ad un importo massimo di due decimi dei lavori appaltati, da concedere all'impresa appaltatrice che ne faccia richiesta, e che ne dia garanzia anche mediante fideiussione, secondo le norme della contabilita' generale dello Stato.
2. L'anticipazione stessa sara' recuperata mediante trattenute proporzionali sull'importo degli acconti disposti in base agli stati di avanzamento dei lavori.
3. Le imprese corrisponderanno altresi' sulla anticipazione l'interesse allo stesso tasso di concessione del mutuo.
Art. 10
1. Per provvedere mediante licitazione privata agli appalti delle opere da eseguire ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, gli enti previsti dalla legge stessa possono prescindere dalla autorizzazione prefettizia.
2. Nel caso in cui la gara vada deserta, potra' essere autorizzato dai Provveditori alle opere pubbliche un secondo esperimento nel quale siano ammesse offerte in momento sui prezzi di capitolato.
3. Il contributo dello Stato sara' corrisposto in ogni caso sull'intero costo dell'opera ricomputato sulla base dei risultati dell'appalto.
4. Il Ministero dei lavori pubblici emettera', in caso di aumento, un decreto suppletivo per la concessione del contributo statale silla somma eccedente, nella medesima percentuale stabilita dal decreto principale.
5. Il Ministro per i lavori pubblici stabilira' le modalita' per l'applicazione di questo articolo.
Art. 11
1. E' in facolta' dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche consentire, nei limiti della propria competenza, che opere finanziate ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, siano eseguite in base ad apposite convenzioni, a cura delle Amministrazioni provinciali o di altri Enti pubblici, che possiedano una adeguata attrezzatura tecnico-amministrativa, purche' i Comuni interessati ne facciano espressa domanda.