Norme sulla durata dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura e sulle relative controversie
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi comunque denominati non possono avere una durata inferiore a due annate agrarie e, ove l'abbiano, s'intendono estesi al biennio.
Art. 2
1. I contratti indicati nell'articolo precedente che scadano alla fine dell'annata agraria 1948-1949 sono prorogati sino al termine dell'anno agrario 1949-50.
2. Ove l'annata agraria abbia avuto inizio tra il 1 gennaio e il 1 marzo 1949, la proroga di cui al comma precedente cessera' col termine della corrispondente annata agraria 1950-51.
Art. 3
1. Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano ai contratti relativi a salariati fissi che convivano con le famiglie diretto-coltivatrici o mezzadrili, le quali abbiano alle proprie dipendenze un solo salariato fisso convivente.
Art. 4
1. Per la decisione delle controversie relative all'anticipata risoluzione del contratto a norma dell'art. 2119 del Codice civile e delle altre cui puo' dar luogo l'applicazione della presente legge, si osservano le disposizioni degli articoli 429 e seguenti del Codice di procedura civile e sue modificazioni, salvo quanto e' disposto dagli articoli seguenti.
Art. 5
1. Le controversie di cui all'articolo precedente sono di competenza del pretore.
2. Il pretore, premesso un esperimento di conciliazione, giudica con l'assistenza di consulenti tecnici da lui nominati, anche fra persone non iscritte negli albi speciali di cui agli articoli 61 e 441 del Codice di procedura civile in numero di tre per i datori di lavoro e di tre per i lavoratori, su designazione, in numero doppio, delle associazioni sindacali interessate.
3. La nomina ha la durata di un anno e puo' essere rinnovata purche' l'interessato lo consenta.
Art. 6
1. L'appello e' proposto innanzi al Tribunale.
2. Il Tribunale giudica con l'assistenza di consulenti tecnici nominati dal presidente nei modi e nel numero previsto dall'articolo precedente.
Art. 7
1. La nomina di consulenti tecnici previsti dai precedenti articoli 5 e 6 deve aver luogo entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge e successivamente nei trenta giorni precedenti alla cessazione dall'ufficio dei consulenti da sostituire.
2. Se le organizzazioni sindacali non provvedano alle designazioni entro quindici giorni dalla richiesta, il pretore o il presidente del Tribunale provvedono d'ufficio.
Art. 8
1. I cittadini nominati consulenti tecnici non possono rifiutare l'incarico.
2. Ad essi e' dovuto, oltre all'indennita' di missione nella misura spettante agli impiegati dello Stato di 6° grado, un gettone di presenza di lire 600 per ogni giornata di adunanza.
3. Le spese dipendenti dall'attuazione della presente legge sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
4. Per l'esercizio finanziario 1949-1950 esse graveranno sul capitolo 8 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero, presentato al Parlamento il 25 febbraio 1949.
Art. 9
1. I prestatori di lavoro di cui all'art. 1 godono in ogni grado di giudizio della esenzione dalle tasse di registro e di bollo.
Art. 10
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 15 agosto 1949
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI - SEGNI - GRASSI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI