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Proroga dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura comunque denominati

Testo vigente

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I contratti indicati nell'art. 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533, che scadano alla fine dell'annata agraria 1949-50, sono prorogati fino al termine dell'annata agraria 1950-51 nelle localita' nelle quali cio' sia richiesto da esigenze di carattere particolare, per le conseguenze che l'esecuzione delle disdette, anche in relazione alla loro entita' numerica, puo' produrre, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ove l'annata agraria abbia avuto inizio tra il 1 gennaio ed il 1 marzo 1950, la proroga di cui ai comma precedente puo' essere concessa fino al termine della corrispondente annata agraria 1951-52.

Art. 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano ai contratti relativi a salariati fissi che convivano con le famiglie diretto-coltivatrici o mezzadrili, le quali abbiano alle proprie dipendenze un solo salariato fisso convivente. Esse non si applicano altresi' nelle localita' nelle quali siano intervenuti accordi sindacali tra le categorie interessate.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 novembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - MARAZZA - PICCIONI - PELLA - VANONI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI