Variazioni delle quote dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali spettanti allo Stato a titolo di imposta sul consumo
Testo vigente
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Le quote dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali, spettanti allo Stato a titolo di imposta sul consumo dei generi medesimi, stabilite, per l'esercizio finanziario 1948-49, in ragione del settanta per cento e del trentacinque per cento, rispettivamente, con l'art. 2 della legge 30 ottobre 1948, n. 1271, sono elevate, con decorrenza 1 gennaio 1949, al 75 per cento ed al 70 per cento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 agosto 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI