Stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della. Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle Casse dello Stato della somma e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella A).
2. E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.
Art. 2
1. Ai sensi dell'art. 4 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e dell'art. 22 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, e' stabilita, per l'esercizio finanziario 1948-49, nelle seguenti misure:
a) in ragione del 70 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;
b) in ragione del 35 per cento del provento della vendita del sale commestibile;
c) in ragione del 45 per cento del provento della vendita, delle cartine e dei tubetti per sigarette.2
Art. 3
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella B).
Art. 4
1. Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.
Art. 5
1. Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, il Ministro per il tesoro potra' autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da esso dipendenti, ai termini dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 6
1. I capitoli della parte passiva del bilancio, a favore dei quali e' data facolta' al Governo di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4 annessi alla presente legge.
Art. 7
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali, il fondo iscritto al capitolo n. 354 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949.
Art. 8
1. E' concessa al Ministro per il tesoro l'autorizzazione, per l'esercizio 1948-49, a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio dipendenti dall'attuazione di provvedimenti legislativi ai fini delle integrazioni che potranno occorrere agli stanziamenti recati dagli stati di previsione delle singole Amministrazioni per le esigenze previste dai provvedimenti medesimi.
Art. 9
1. E' autorizzato per l'esercizio finanziario 1948-49 un contributo di L. 52.387.000 a favore del Fondo per il culto per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini d'istituto.1
Art. 10
1. Il contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, ai sensi dell'art. 27, lettera a) del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, viene fissato, per l'esercizio finanziaria 1948-49, in L. 12.617.780.000.4
Art. 11
1. Per l'esercizio finanziario 1948-49 l'assegnazione a favore dell'Istituto Centrale di Statistica, di cui alla legge 9 luglio 1926, n. 1162, e' autorizzata in L. 584 milioni 514.500.
2. Nella suddetta somma sono comprese anche le assegnazioni: di L. 540.000 concesse ai sensi del regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035 per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e di L. 150.000 previste dal regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.