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Lavori di trasformazione della tramvia a vapore Bassano-Vicenza Montagnana

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministro per i trasporti e' autorizzato a concedere alla Amministrazione provinciale di Vicenza un concorso, sino all'importo massimo di lire 265 milioni, per la costruzione - in base a progetti esecutivi da concordarsi con la concessionaria Societa' Tramvie Vicentine e da approvarsi, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici - del tronco Vicenza Porta Monte - Campo Marzio della tramvia Vicenza-Montagnana e del tronco Noventa-Este-Sant'Elena e il rimodernamento di quello Noventa-Montagnana della tramvia predetta.

Art. 2

1. Il pagamento all'Amministrazione provinciale di Vicenza della somma che sara' in definitiva accordata verra' fatto a misura dell'esecuzione dei lavori relativi, alla sede stradale ed ai fabbricati dei tronchi, predetti, in base a certificati di avanzamento da rilasciarsi per importi non inferiori ad un ventesimo della somma anzidetta e con la trattenuta di un decimo, da liquidarsi dopo il collaudo e la presentazione del conto di liquidazione totale dei lavori medesimi.

2. In caso di riconosciuta necessita' il Ministro per i trasporti potra' disporre, per l'inizio dei lavori, il pagamento di una anticipazione pari ad un decimo della somma accordata.

Art. 3

1. La sede stradale ed i fabbricati dei tronchi di cui all'art. 1 sono acquisiti in proprieta' dello Stato che li lascia in uso gratuito alla Societa' concessionaria per la durata della concessione.

2. Per effetto di quanto stabilito al comma precedente, l'Amministrazione provinciale di Vicenza non e' tenuta al rimborso, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517, della meta' del concorso di cui al precedente art. 1.

3. I rapporti tra lo Stato, l'Amministrazione provinciale di Vicenza e la Societa' Tramvie Vicentine, in dipendenza di quanto stabilito con la presente legge, saranno regolati con apposito atto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio di Stato e su proposta del Ministro per i trasporti di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 4

1. Per la concessione di cui all'art. 1 della presente legge e' autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1948-49 della somma di lire 265 milioni.

2. Alla detta spesa si provvedera' con la riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 29 dicembre 1948, n. 1522.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

1. La presente legge entra, in vigore il giorno successivo a quello della, sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 agosto 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA TUPINI - CORBELLINI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI