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Esecuzione delle volture sugli antichi catasti

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Sono estese agli antichi catasti dei terreni le disposizioni riguardanti la conservazione del nuovo catasto previste dal testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni, nonche' dal regolamento approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

2. Per i catasti descrittivi, le norme stabilite dalle predette disposizioni per i tipi di frazionamento, valgono per gli analoghi documenti contenenti la dimostrazione del riparto dell'estimo o reddito imponibile, di cui all'art. 17 e successivi del regolamento approvato con regio decreto 24 marzo 1907, n. 237.

Art. 2

1. Il Ministro per le finanze e' autorizzato a disporre con propri decreti che, nelle localita' in cui vigono gli antichi catasti, ove per particolari circostanze manchino gli atti di trasferimento agli attuali possessori di terreni, vengano, ai soli fini delle relative volture, dagli uffici competenti accettati, in sostituzione di tali atti, atti di notorieta', in esenzione dalle imposte di trasferimento, dai quali risulti che il diritto per il quale viene chiesta la iscrizione in catasto e' stato, in conformita' delle disposizioni di cui agli articoli 1158 e 1163 del codice civile, posseduto continuamente per venti anni dal richiedente.

2. In tali casi nella voltura si fa constatare che la sua esecuzione avviene ai soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 agosto 1949
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - GRASSI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI