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Proroga al 30 giugno 1950 della legge 24 novembre 1948, n. 1437, concernente modalita' di pagamento delle integrazioni dei bilanci E.C.A., delle indennita' di caro-pane e di altre spese

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' prorogata fino al 30 giugno 1950, e con effetto dal 1 luglio 1949, la efficacia dei commi secondo, terzo e quinto dell'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437, concernenti le integrazioni dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, le indennita' di caro-pane agli assistiti e le altre spese da effettuarsi a carico del bilancio di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per l'esercizio 1949-50 corrispondenti a quelle del capitolo 413-ter dello stesso bilancio per l'esercizio 1948-49.

Art. 2

1. Per i pagamenti del servizio razionamento consumi alimentari e' analogamente autorizzata fino al termine di cui al precedente art. 1, la emissione di aperture di credito per un importo non superiore a L. 25.000.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data, a Roma, addi' 18 ottobre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI