Computo, ai fini dell'avanzamento dei militari delle tre Forze armate e della guardia di finanza, del servizio prestato nelle formazioni partigiane o presso i Comandi dei reparti dell'esercito e della guardia di finanza che hanno partecipato alla guerra di liberazione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il servizio prestato dagli ufficiali e dai sottufficiali dell'Esercito al comando di formazioni partigiane, equiparate o superiori per consistenza numerica al reparto corrispondente al grado militare rivestito, e' valido agli effetti dei periodi di comando prescritti dall'art. 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e dagli articoli 3 e 5 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, ai fini dell'avanzamento.
2. Agli stessi effetti e' altresi' valido il servizio prestato dai sottufficiali e dai capitani, maggiori e tenenti colonnelli, con mansioni equiparate o superiori al grado vero presso comandi di reparti dell'Esercito, che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione.
Art. 2
1. Il servizio prestato dagli appuntati dei carabinieri al comando o presso comandi di formazioni partigiane e' valido ai sensi della possibilita' di concorrere alla promozione, a scelta senza esami, a vice-brigadiere, come se avessero comandato lodevolmente la stazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 253.
Art. 3
1. E' servizio prestato nelle formazioni partigiane dal sottotenente e dal tenente di complemento dell'Esercito, che abbiano ottenuto la qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e' valido agli effetti dell'art. 87 della legge 9 maggio 1940, n. 370, quale risulta sostituito dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1941, n. 1464.
Art. 4
1. Agli effetti di cui all'articolo precedente, il servizio deve essere stato disimpegnato con mansioni di ufficiale presso comandi, reparti e servizi partigiani sulla base delle equiparazioni stabilite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93.
Art. 5
1. Il servizio prestato dai militari della Marina e dell'Aeronautica presso reparti partigiani e' considerato, agli effetti dell'avanzamento, rispettivamente, come imbarco compiuto su navi in posizione di armamento o come servizio prestato presso reparti di impiego.
Art. 6
1. Il servizio prestato dagli ufficiali e dai sottufficiali della Guardia di finanza al comando di formazioni partigiane, equiparate o superiori per consistenza numerica ai reparto corrispondente, al grado militare rivestito, e' valido agli effetti dei periodi di comando prescritti, per gli ufficiali, dall'art. 14 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, e di quelli di comando o di servizio previsti, per i sottufficiali, dall'art. 9 della legge 7 giugno 1937, n. 913, quale risulta modificato dall'art. 10 della legge 29 gennaio 1942, n. 64.
2. Agli stessi effetti e' altresi' valido il servizio prestato dai sottufficiali e dai capitani, maggiori e tenenti colonnelli della Guardia di finanza, con mansioni equiparate o superiori al grado rivestito presso comandi di formazioni partigiane, ovvero presso comandi di reparti della stessa Guardia di finanza, che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione.
Art. 7
1. Il Ministero della difesa, per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, ed il Ministero delle finanze, per il Corpo della guardia di finanza, in dipendenza delle disposizioni contenute nella presente legge provvederanno a regolare la posizione matricolare dei militari che abbiano assolto incarichi di comando o di servizio nelle formazioni partigiane.
Art. 8
1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia, ai soli effetti giuridici, dall'8 settembre 1943.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 novembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI