Determinazione dell'importo dell'indennita' di carovita per relative quote complementari da corrispondersi ai dipendenti statali e degli altri Enti pubblici dal 1 luglio al 30 settembre 1949
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. La disposizione di cui all'art. 1 della legge 12 agosto 1948, n. 1179, si applica anche per il trimestre 1 luglio 30 settembre 1949.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI