Modificazioni al trattamento di previdenza al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il contributo dovuto al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ai sensi della legge 30 settembre 1920, n. 1405, e successive modificazioni, e' stabilito, a decorrere dal 1 gennaio 1948, nella misura del 19,30 per cento degli elementi della retribuzione percepiti dal personale in servizio e specificati al successivo art. 3.
2. Il contributo e' per quattro quinti a carico del datore di lavoro e per un quinto a carico del lavoratore ed e' attribuito, per l'1,40 per cento alla ripartizione e, per il 17,90 per cento, alla capitalizzazione.
3. Con l'aliquota di contributo attribuito alla ripartizione si copre annualmente l'onere riguardante la parte di pensione dovuta al pensionato prima della entrata in vigore della presente legge, a titolo di assegno integrativo, a norma del decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni ed estensioni e, a titolo di assegno temporaneo di contingenza, a norma del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, nonche' l'onere riguardante la concessione della indennita' di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.
4. Con la stessa aliquota di contributo si copre altresi', per le pensioni future, l'onere relativo ai titoli suddetti per la parte di pensione che sarebbe spettata qualora fosse stata determinata sulla base della retribuzione annua di lire 24.000.
5. Con l'aliquota di contributo assegnata alla capitalizzazione si copre l'onere relativo alla differenza tra l'importo complessivo della pensione determinata in base ai successivi articoli 4 e 5 e quello di cui ai precedenti commi terzo e quarto.
6. La misura del contributo sara' variata nel caso in cui alle competenze soggette a contributo siano apportate variazioni di carattere collettivo superiori nel complesso al 25 per cento delle competenze in vigore alla data del 1 aprile 1948.
Art. 2
1. A decorrere dal 1 gennaio 1948, il Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia di cui al precedente art. 1 assorbe e sostituisce, per il personale cui si applica la presente legge, i trattamenti di cui al decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni ed estensioni, al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, ed alla legge 14 giugno 1949, n. 322, nonche' il trattamento previsto dal decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni ed aggiunte, concernente la corresponsione dell'indennita' di caropane.
Art. 3
1. Gli elementi della retribuzione da, prendere a base per il calcolo del contributo sono: lo stipendio o il salario, composti del minimo contrattuale, degli assegni di merito e ad personam, e degli aumenti periodici di anzianita', la tredicesima quota mensile dello stipendio o del salario, il compenso ai notturnisti sulla 8ª e 9ª ora di lavoro e l'indennita' di connessione di lavoro con le maestranze.
Art. 4
1. La pensione spettante agli iscritti al Fondo cessati dal servizio dal 1 dicembre 1947 e' commisurata a tanti quarantesimi degli elementi della retribuzione indicati all'art. 3 corrisposti all'iscritto negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio ed in base ai quali e' stato versato il contributo, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo effettivi o riscattati.
2. La pensione non puo', comunque, essere superiore ai nove decimi degli elementi della retribuzione suddetti, ne' inferiore a lire 84.000 annue.
3. Per la determinazione della misura delle pensioni la cui decorrenza ha inizio nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1948 e il 31 marzo 1949 e delle indennita' di cui al successivo art. 9, liquidate per eventi verificatisi nello stesso periodo, si considera l'ammontare raddoppiato degli elementi della retribuzione di cui al prima comma del presente articolo, corrisposti all'iscritto negli ultimi sei mesi di effettivo servizio, in essi compresi anche i ratei della 13ª mensilita' dello stipendio o del salario; per i mesi anteriori al 1 gennaio 1948 si considerano gli elementi della retribuzione sui quali sarebbe stato computato il contributo secondo la presente legge.
Art. 5
1. La misura annua delle pensioni dirette liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1948, ai sensi del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305, e' nuovamente determinata, con effetto dalla stessa data del 1 gennaio 1948, nella, misura risultante dal prodotto della pensione stessa per le seguenti aliquote, fermo restando il minimo di lire 84.000 annue indicato nel precedente art. 4:
1) per le prime 2000 lire ed importi inferiori. . . . . . . . . . . . 30 per l'eccedenza da lire 2001 a lire 6000 . . . . . . . . . . . . . 10 per l'eccedenza da lire 6001 in poi . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Le pensioni ai superstiti liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1948, o derivanti da pensioni dirette liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1948, sono, con effetto dalla stessa data del 1 gennaio 1948, o dalla data di decorrenza, se posteriore, nuovamente determinate, applicando alla corrispondente pensione diretta, aumentata ai sensi del precedente comma, le percentuali stabilite dall'art. 13 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098.
Art. 6
1. In via transitoria e fino a nuova disposizione, il primo comma dell'art. 6 del rogolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, e' cosi' modificato:
"Gli iscritti al Fondo ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento hanno diritto a conseguire la pensione quando cessino dal prestare servizio presso le aziende per uno dei seguenti motivi:
a) abbiano compiuto quindici anni di iscrizione, effettivi o riscattati, ed abbiano superato 60 anni di eta', se uomini, e 55, se donne;
b) siano riconosciuti invalidi a continuare il servizio ed abbiano almeno cinque anni di iscrizione, effettivi o riscattati;
c) siano riconosciuti invalidi per cause di servizio, qualunque sia il numero degli anni utili per la pensione".
Gli iscritti al Fondo che contino quindici anni di iscrizione effettivi o riscattati e non meno di 55 anni di eta', se uomini, e 50, se donne, hanno facolta' di chiedere l'anticipato collocamento in pensione.
Di tale facolta' potra' beneficiare solo una aliquota, annua di iscritti non superiore al 12 per cento dei pensionati per vecchiaia dell'anno precedente. Nell'anno 1949 potranno beneficiare di tale facolta' sessanta iscritti.
Nella predetta, aliquota rientrano anche gli iscritti aventi i requisiti di eta' e di anzianita' di cui sopra che siano licenziati per motivi disciplinari.
I criteri di precedenza per l'anticipato collocamento in pensione saranno stabiliti dal Comitato amministratore del Fondo.
I richiedenti che non possano fruire dell'anticipata liquidazione della pensione, perche' in eccedenza rispetto alla suddetta aliquota del 12 per cento, saranno compresi nell'aliquota dell'anno successivo, con diritto di precedenza.
Art. 7
1. Qualora siano licenziati, per motivi diversi da quelli disciplinari, lavoratori che abbiano compiuto quindici anni di iscrizione al Fondo effettivi o riscattati e raggiunta l'eta' di 55 anni, se uomini, e 50, se donne, il datore di lavoro e' tenuto a versare, a proprio totale carico, il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipato collocamento in pensione.
Art. 8
1. Le somme accantonate presso le societa' esercenti pubblici servizi di telefonia fino al 31 dicembre 1947 a scopo, di miglioramento del trattamento di previdenza a favore del proprio personale a norma dei contratti collettivi di lavoro, devono essere versate al Fondo e utilizzate per sanare il disavanzo tecnico del Fondo stesso per la parte afferente agli iscritti dipendenti dalle societa' medesime.
2. Qualora con tale versamento il disavanzo al 1 gennaio 1948 non risulti totalmente coperto, alla copertura della differenza sara' provveduto dalle societa', con le modalita' da concordarsi con l'Istituto nazionale della previdenza, sociale.
Art. 9
1. A decorrere dal 1 gennaio 1948, l'art. 15 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, e' sostituito dal seguente:
"Nel caso in cui un iscritto muoia, prima che abbia raggiunto i dieci anni di iscrizione al Fondo, effettivi o riscattati, e senza che la morte sia riconosciuta derivante da causa di servizio, spetta agli aventi diritto indicati all'art. 13 una indennita' per una volta tanto, nella misura di tanti dodicesimi della retribuzione sulla quale risultano versati i contributi negli ultimi dodici mesi di servizio effettivo, per quanti sono gli anni di iscrizione, con un minimo di lire 500: i mesi interi di iscrizione eventualmente eccedenti gli anni interi si computano in ragione di dodicesimi di anno.
"Qualora risulti che l'iscritto deceduto era soggetto all'assicurazione obbligatoria, gli aventi diritto, ove sussistano le condizioni per conseguire la pensione a norma dell'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni, possono chiedere che, in sostituzione della, indennita' di cui al precedente comma, sia ad essi liquidata la pensione con le norme dell'assicurazione obbligatoria; in tal caso, sara' corrisposto agli aventi diritto un importo pari ai contributi versati al Fondo a favore dell'iscritto per la parte a capitalizzazione, previa deduzione della riserva matematica per l'assicurazione obbligatoria per invalidita' e vecchiaia" .
Art. 10
1. L'iscritto cessato dal servizio anteriormente al 1 aprile 1948, che si sia avvalso della facolta' di continuare la inscrizione al Fondo in base all'art. 17 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, ha facolta' di versare, a decorrere dal 1 gennaio 1948 o dalla data di cessazione del rapporto ti lavoro, se posteriore, il contributo nella misura globale stabilita dal primo comma dell'art. 1 fino alla concorrenza, dello stipendio o del salario al quale avrebbe avuto diritto in base alla qualifica ed alla anzianita' di servizio raggiunte alla data della cessazione del rapporto di lavoro, sulla base del contratto di lavoro in vigore al novembre 1948.
2. Ove l'iscritto si avvalga di tale facolta', la pensione ad esso spettante sara' computata sullo stipendio o sul salario sul quale e' stato corrisposto il contributo.
3. L'iscritto potra' avvalersi di tale facolta' entro sei mesi dalla pubblicazione della, presente legge, precisando la misura dello stipendio e del salario sul quale intende versare il contributo.
4. Qualora non si avvalga di tale facolta', rimane iscritto in base alle norme precedentemente in vigore, e la sua pensione sara' rivalutata ai sensi dell'art. 5.
5. Ai fini della determinazione dello stipendio o del salario per i cessati dal servizio nel periodo dal 1 aprile al 1 dicembre 1948, il contributo relativo ai mesi anteriori al 1 gennaio 1948 sara' considerato come versato in base all'art. 1 della presente legge.
Art. 11
1. Il secondo e il terzo comma dell'art. 18 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
"L'iscritto ha pure la facolta' di chiedere, in sostituzione del trasferimento indicato al comma precedente, che, previa deduzione della riserva matematica per l'assicurazione obbligatoria invalidita' e vecchiaia in quanto ad essa soggetto, gli sia corrisposto un importo pari ai contributi versati a suo favore per la parte a capitalizzazione.
2. "La domanda per il rimborso dei contributi deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale non oltre sei mesi dalla data di cessazione dal servizio".