Provvedimenti tributari in materia di imposte in surrogazione del bollo e del registro
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' ulteriormente sospesa fino al 1 gennaio 1952 l'applicazione delle disposizioni comprese nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, e nel decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 marzo 1948, n. 326, relative al procedimento di valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che, pur essendo quotati, non hanno riportato nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta prezzi ufficiali di compenso.
2. Le norme di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1948, n. 1469, sono applicabili anche nei riguardi della imposta di negoziazione dovuta per gli anni 1950 e 1951.
Art. 2
1. Durante il periodo di sospensione di cui all'articolo precedente le controversie gia' devolute alla competenza del Collegio peritale, istituito con regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, in virtu' di disposizioni successive a tale decreto e trasferite al Collegio peritale centrale con gli articoli 9 e 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, sono decise dalle sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte dirette istituite con l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, anche se tali controversie siano insorte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
1. Il limite di capitale previsto dall'art. 9 della tariffa allegato C al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, per la esenzione dalla imposta di negoziazione delle azioni delle societa' cooperative e delle banche popolari e' elevato da lire 300.000 a lire 3.000.000, sempreche' il valore nominale delle azioni non superi le lire 1000.
2. Quando il capitale superi il limite di tre milioni sono applicabili, alle societa' cooperative predette le disposizioni dell'art. 2 della tariffa allogato B al citato decreto.
3. Nei riguardi delle societa' cooperative per la costruzione di case popolari ed economiche, si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo quando il capitale non superi i dieci milioni e quelle del secondo comma quando il capitale superi tale importo.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1950.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI