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Modificazioni al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 2033, e al regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1361, per quanto ha riferimento alle sanzioni penali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le pene pecuniarie stabilite nel capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 e dall'art. 128 del regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1361, sono aumentate 50 volte.

2. L'aumento disposto dal comma precedente assorbe quello preveduto dai decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 678 e 21 ottobre 1947, n. 1250.

Art. 2

1. Nei casi in cui la violazione riveste carattere di particolare gravita', alla pena pecuniaria, e' aggiunta, la pena di detenzione fino a tre mesi.

Art. 3

1. Il massimo della pena di reclusione preveduta nell'art. 50 del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e' elevato a cinque mesi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI