Firma dei tipi di frazionamento catastale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il comma, terzo dell'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 1043, e' cosi' modificato nel 1° capoverso:
"Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico delle mappe catastali e da firmarsi da un ingegnere, dottore in scienze agrarie, geometra o perito agrimensore, perito agrario, iscritto nel rispettivo albo professionale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 marzo 1950
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI