Ricostituzione dei comuni di Colonno, Ossuccio, Sala Comacina, Carugo, Arosio, Magreglio, Barni, Novedrate, Vercana, Livo, San Nazzaro Valle Cavargna, Bulgarograsso, Veniano, Locate Varesino, Dorio e Bene Lario, in provincia di Como
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il comune di Isola Gomacina e' soppresso.
Art. 2
1. I comuni di Colonno, Ossuccio e Sala Comacina sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 20 settembre 1928, n. 2231.
Art. 3
1. Il comune di Carugo Arosio e' soppresso.
Art. 4
1. I comuni di Corugo e di Arosio, esclusa la frazione Bigoncio, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 25 marzo 1929, n. 563.
Art. 5
1. I comuni:
a) Magreglio e Barni, aggregati a quello di Civenna con regio decreto 17 novembre 1927, n. 2222;
b) Novedrate, aggregato a quello di Carimate con regio decreto 24 agosto 1928, n. 2195;
c) Vercana e Livo, aggregati a quello di Domaso con regio decreto 9 aprile 1928, n. 911;
d) San Nazzaro Val Cavargna, aggregato a quello di San Bartolomeo Val Cavargna con regio decreto 27 settembre 1928, n. 2373;
e) Bulgarograsso e Veniano, aggregati a quello di Appiano Gentile con regio decreto 16 settembre 1927, n. 1853;
f) Locate Varesino, aggregato a quello di Seprio con regio decreto 10 agosto 1928, n. 1971;
g) Dorio, aggregato a quello di Dervio con regio decreto 11 settembre 1927, n. 2506;
h) Bene Lario, aggregato a quello di Grandola ed uniti con regio decreto 4 settembre 1927, n. 1744;
sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei predetti decreti di aggregazione.
Art. 6
1. Il Prefetto di Como, sentite le Amministrazioni interessate nonche' la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.
Art. 7
1. Gli organici del personale dei ricostituiti comuni di Colonno, Ossuccio, Sala Comacina, Carugo, Arosio, Magreglio, Barni, Novedrate, Vercana, Livo, San Nazzaro Val Cavargna, Bulgarograsso, Veniano, Locate Varesino, Dorio e Bene Lario e i nuovi organici dei comuni di Civenna, Carimate, Domaso, San Bartolomeo Valcavargna, Appiano Gentile, Seprio, Dervi e Grandola ed uniti, saranno stabiliti dal prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.
2. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.
3. Al personale in servizio presso i Comuni dai quali si separano quelli ricostituiti e che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuite posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.
Art. 8
1. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 marzo 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI