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Riunione dei comuni di Arosio, eccettuata la frazione Bigoncio, e di Carugo in un unico Comune denominato «Carugo con Arosio» con sede del capoluogo a Carugo, e riunione dei comuni di Cremnago, Inverigo, Romano-Brianza e Villa Romano', nonche' della frazione Bigoncio suddetta, in un unico Comune denominato «Inverigo» con sede municipale nella frazione Bigoncio

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtu' dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. I comuni di Arosio, eccettuata la frazione Bigoncio, e di Carugo sono riuniti in unico Comune denominato «Carugo con Arosio» con sede del capoluogo a Carugo.1

2. I comuni di Cremnago, Inverigo, Romano-Brianza e Villa Romano' nonche' la frazione Bigoncio anzidetta, delimitata in conformita' della pianta planimetrica vistata il 7 settembre 1928 dall'ingegnere capo del Genio civile di Como, sono riuniti in unico Comune denominato «Inverigo» con sede municipale nella frazione Bigoncio.

3. La pianta topografica su richiamata, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, fara' parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Al prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa, e' demandato di provvedere alla determinazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, delle condizioni della unione dei Comuni richiamati nell'articolo precedente, nonche' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Carugo con Arosio e di Inverigo in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con l'art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 marzo 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alta Corte dei conti, addi' 26 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 188. - Ferzi.