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Fissazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 7 della legge 9 novembre 1949, n. 939, relativa alla riparazione dei danni causati dai terremoti verificatisi nelle Puglie, nelle province di Arezzo, Perugia, Grosseto, Siena, Rieti, Terni e Udine

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Per la presentazione delle domande di sussidio di cui all'art. 7 della legge 9 novembre 1949, n. 939, relativa alla riparazione dei danni causati dai terremoti verificatisi nelle Puglie e nelle province di Arezzo, Perugia, Grosseto, Siena, Rieti, Terni e Udine, e' fissato un nuovo termine di 90 giorni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge.

2. Sono considerate valide le domande presentate dopo il 31 dicembre 1949, scadenza del termine fissato nel sopracitato articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 marzo 1950
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - SCELBA - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI