Modificazione della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I riferimenti alla legge contenuti nel presente provvedimento si intendono fatti alla legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.
2. Per l'esecuzione del presente provvedimento, il Comitato tecnico di cui all'art. 3 della detta legge viene integrato nel modo disposto dalla legge 15 dicembre 1949, n. 945.
Art. 2
1. Il Ministro per la marina mercantile, nel caso di costruzioni assunte in proprio dai cantieri, ha facolta', sentito il Comitato tecnico, di prorogare per non oltre sei mesi il termine per l'inizio della costruzione di cui al primo comma dell'art. 13 della legge, quando il ritardo sia dovuto a cause non imputabili agli interessati.
Art. 3
1. Il Ministro per la marina mercantile, su domanda degli interessati da presentarsi nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, ha facolta' di autorizzare, sentito il Comitato tecnico, il raggruppamento di piu' domande di nuove costruzioni gia' ammesse ai benefici della legge a favore di uno o piu' richiedenti, al fine di realizzare navi di caratteristiche superiori e di maggiore utilita' per l'economia della Nazione, anche se oltre il complessivo tonnellaggio e potenza di macchina risultanti dalle assegnazioni stesse, purche' sia mantenuta la corrispondenza stabilita nella tabella tra contributo e tonnellaggio, e senza mai superare la somma dei contributi gia' accordati.
2. La domanda indicata nel comma precedente deve contenere i dati tecnici occorrenti per il calcolo dell'ammontare massimo dei contributi a' termini dell'art. 29 della legge.
Art. 4
1. Il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico, ha facolta' di ammettere la presentazione di domande per nuove costruzioni da parte di concessionari di servizi indispensabili di comunicazione fra il Continente e le Isole, che avessero assunto i servizi stessi dopo la scadenza del termine di cui all'art. 2 della legge.
2. Il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico, ha altresi' facolta' di ammettere la presentazione di domande per la costruzione di navi da grande pesca di tipo speciale.
3. Le domande di cui ai precedenti commi dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
1. L'aliquota di maggiorazione dei contributo di ammortamento per le navi da pesca di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate, prevista nella nota n. 4 alla tabella n. 1 allegata alla legge, e' del 75 per cento.
Art. 6
1. Le prove degli apparati motori agli effetti della ammissione ai contributi di ammortamento e di miglioramento di cui agli articoli 5 e 15 della legge, nonche' la determinazione della misura dei contributi stessi sono regolate dalle disposizioni di cui all'art. 4, lettera f), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 779, ad eccezione dell'ultimo comma, e modificando il comma c) nel senso che per motori da 50 a 800 cavalli-asse venga considerato il consumo di 210 grammi di combustibile per cavallo-asse-ora.
Art. 7
1. Il limite massimo complessivo di 50 mila cavalli-asse stabilito nel primo comma dell'art. 15 della legge per le installazioni di nuovi apparati motori completi su navi in esercizio, e' elevato a 85 mila cavalli-asse.
Art. 8
1. La facolta' di cui all'art. 31 della legge e' estesa alle navi gia' in esercizio alla data di entrata in vigore della legge medesima.
2. Le esclusioni e riduzioni previste dalla lettera b) del predetto articolo si applicano rispettivamente ai contributi di cui agli articoli 17 e 15 della legge.
Art. 9
1. L'art. 18 della legge e' sostituito dal seguente:
"Ai lavori di riparazione, modificazione e trasformazione eseguiti in Italia, degli scafi, degli apparati motori (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari) e dei macchinari o apparecchi ausiliari di bordo di navi mercantili, di pontoni di sollevamento, di draghe e di rimorchiatori pontati nazionali, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 7.
"Per tali lavori e' pure corrisposto un contributo sui materiali, per ogni quintale di materiale messo in opera, nella misura seguente: lire 3500 per i materiali metallici impiegati nelle riparazioni, modificazioni e trasformazioni degli apparati motori e dei macchinari o apparecchi ausiliari di bordo;
lire 2500 per i materiali metallici impiegati nelle riparazioni, modificazioni e trasformazioni dello scafo;
lire 1800 per il legname".
Art. 10
1. L'art. 19 della legge e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui all'art. 8 si applicano anche ai contratti e relativi corrispettivi di appalto per le modificazioni, trasformazioni e riparazioni di cui al presente capo".
Art. 11
1. La condizione dei termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 20 della legge e' adempiuta anche se l'accoglimento della domanda ha luogo posteriormente all'inizio dei lavori, purche' questo sia, avvenuto dopo la data di entrata in vigore della legge.
2. I termini di cui all'ultimo comma dell'art. 20 della legge decorrono dalla data del provvedimento di ammissione, qualora questa sia posteriore alla data di ultimazione dei lavori di riparazione, modificazione o trasformazione o della sistemazione a bordo dei macchinari.