Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2
1. Per l'esercizio finanziario 1950-51 sono autorizzate:
1) la spesa di lire 14.850.000.000 per provvedere, a cura e a carico dello Stato e con pagamenti non differiti, alle riparazioni, alle sistemazioni ed al completamento di opere pubbliche esistenti di carattere straordinario;
2) la spesa di lire 600.000.000 per il recupero, la sistemazione e la rinnovazione dei mezzi effossori e per le escavazioni marittime;
3) la spesa di lire 1.000.000.000 per le necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;
4) la spesa di lire 150.000.000 per la liquidazione, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1030, degli oneri relativi alle opere pubbliche gia' eseguite in Albania;
5) la spesa di lire 500.000.000 per la sistemazione dei titoli di spesa estinti emessi in dipendenza della gestione temporanea del Governo Militare Alleato e non contabilizzati in uscita dalle Tesorerie, per la reintegrazione delle contabilita' speciali da cui sono stati attinti i fondi per spese attinenti ai servizi del Ministero dei lavori pubblici e per la regolazione contabile delle partite concernenti spese effettuate con anticipazioni fatte dal Governo Militare Alleato direttamente a uffici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici o ad altri organi statali che si sono sostituiti a tali uffici;
6) la spesa di lire 200.000.000 per la liquidazione degli oneri relativi ad opere autorizzate dal Governo Militare Alleato;
7) la spesa di lire 100.000.000 per la liquidazione degli oneri relativi ad opere gia' eseguite anteriormente alla liberazione;
8) la spesa di lire 4.850.000.000 per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie, a pagamento non differito, di competenza degli enti locali nell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589.
Art. 3
1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1950-51 la spesa di lire 31.500.000.000 per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione e alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonche', in base alle disposizioni vigenti relative ai danni prodotti da eventi bellici, contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 - integrate, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di beneficenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, e dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 - nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e 21 ottobre 1947, n. 1377 e nella legge 25 giugno 1949, n. 409:
a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza e degli edifici di culto, nonche' degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprieta' delle scuole stesse;
b) alla riparazione di alloggi di proprieta' privata, da destinarsi alle persone rimaste senza tetto in dipendenza degli eventi bellici;
c) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti e alla ricostruzione dei propri alloggi danneggiati o distrutti dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendendenza di eventi bellici;
d) alla concessione dei contributi straordinari in capitale previsti dall'art. 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;
e) alla colmatura di buche e fosse scavate da bombe e proiettili.
Art. 4
1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1950-51 la spesa di lire 1.000.000.000 per far fronte agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche ivi compresa la legge 4 aprile 1935, n. 454, concernente sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, nonche' a quelli di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589.
Art. 5
1. Sono stabiliti per l'esercizio finanziario 1950-51 i seguenti limiti d'impegno per spese derivanti dall'esecuzione di opere a pagamento differito:
1) lire 600.000.000 per annualita' da corrispondere a Istituti di case popolari, a cooperative di produzione e lavoro, a consorzi di proprietari ed altri enti riconosciuti idonei, per lavori di competenza dello Stato da eseguirsi in concessione al fine di provvedere a norma del punto 20 dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, a riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni di fabbricati destinati al ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di eventi bellici nonche' per le costrizioni di cui all'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409;
2) lire 900.000.000 per la concessione ai sensi dell'art. 16 (punto 2° e 3°) e 76 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, nonche' dell'art. 1 della legge 25 giugno 1949, n. 409:
a) di contributi nel pagamento delle quote di ammortamento di mutui ipotecari consentiti ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti dei propri fabbricati distrutti o danneggiati da eventi bellici per dare alloggio ai rimasti senza tetto in dipendenza degli stessi eventi bellici;
b) di contributi in sessanta semestralita' da pagarsi direttamente a favore dei proprietari che provvedono con propri mezzi finanziari alle riparazioni dei loro fabbricati per lo scopo di cui alla lettera a);
c) di premi di acceleramento da pagarsi in dipendenza dei lavori di cui alle lettere a) e b);
d) di contributi costanti per trent'anni da pagarsi ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;
3) lire 30.000.000 per la concessione ad enti vari, ai sensi dell'art. 56 del citato decreto n. 261, del contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sui mutui da contrarsi dagli enti stessi, per la parte della spesa non coperta dal concorso in capitale accordato dallo Stato, nonche' per la concessione a Istituti di case popolari e a Comuni del contributo per trentacinque anni dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408.
Art. 6
1. Sono altresi' stabiliti per l'esercizio finanziario 1950-1951 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:
1) sovvenzioni per opere idrauliche ai sensi del regio decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 248, lire 25.000;
2) sovvenzioni per linee e impianti elettrici previste nel testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e con le norme stabilite nelle relative leggi speciali, lire 196.670.313;
3) contributi a favore di Enti locali per l'edilizia scolastica ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589, lire 30.000.000;
4) contributi a favore di enti locali per acquedotti, fognature, opere igieniche e sanitarie ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589, lire 70.000.000;
5) contributi per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali e di nuovi impianti idroelettrici in Sardegna, ai sensi del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136, lire 51.000.000.
Art. 7
1. Per l'esercizio finanziario 1950-51 e per le opere pubbliche di carattere straordinario e' autorizzata la spesa di lire 1.800.000.000 per gli oneri della revisione dei prezzi contrattuali da effettuarsi ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501.
Art. 8
1. Le somme dei fondi a disposizione - iscritte nell'annesso stato di previsione in rapporto ad autorizzazioni di spesa non ripartite disposte con la presente legge e con provvedimenti legislativi gia' emanati - saranno rispettivamente assegnate ai capitoli di parte straordinaria in relazione alle predette autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di opere o per la revisione dei prezzi contrattuali.
2. I prelevamenti di tali fondi e le assegnazioni su indicate verranno disposti con decreti del Ministro del tesoro.
Art. 9
1. E' approvato il bilancio dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali, per l'esercizio finanziario 1950-51, allegato allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
2. Gli eventuali prelevamenti tanto dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale che dal fondo di riserva per opere straordinarie, nonche' le conseguenti inscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.
3. Tali decreti verranno comunicati ai Parlamento unitamente al conto consuntivo della Azienda stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Caprarola, addi' 15 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI