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Erogazione, da parte dello Stato, delle anticipazioni recuperabili a favore delle Amministrazioni provinciali e comunali per il pagamento al personale dipendente dei miglioramenti economici di cui alle leggi 12 aprile 1949, n. 149, e 11 aprile 1950, n. 130

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nel penultimo comma dell'art. 8 della legge 12 aprile 1949, n. 149, alle parole: "da recuperare con le modalita' di cui al decreto Ministeriale 30 novembre 1947", sono sostituite le parole: "da recuperare in tre annualita', a cominciare dal mese di febbraio 1951, con modalita' da stabilire con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro"; ed alle parole: "previa autorizzazione del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro", sono sostituite le seguenti: "previa autorizzazione dei competenti organi di tutela".

Art. 2

1. Nell'ultimo comma dell'art. 11 della legge 11 aprile 1950, n. 130, alle parole: "da recuperare con le modalita' di cui al decreto Ministeriale 30 novembre 1947", sono sostituite le seguenti: "da recuperare, in tre annualita', a cominciare dal mese di febbraio 1952, con le modalita' da stabilire con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro"; ed alle parole: "previa autorizzazione del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro", sono sostituite le parole: "previa autorizzazione dei competenti organi di tutela".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI