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Miglioramenti economici ai dipendenti statali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Sono aumentate del 10 per cento le misure degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, stabiliti dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 140.

Art. 2

1. Le nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente articolo hanno effetto anche sui compensi per lavoro straordinario, sul premio giornaliero di presenza, di cui all'art. 8 del decreto legislative Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive estensioni, sui cottimi, sui soprassoldi percentuali di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e sulla gratificazione a titolo di tredicesima mensilita'; non hanno invece effetto sulle indennita' e assegni accessori di attivita' di servizio, comunque denominati ed ancorche' utili a pensione, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate nell'articolo precedente stesso.

2. Al personale dipendente dall'Amministrazione postelegrafonica o da quella delle Ferrovie dello Stato e' data facolta' di optare per il premio giornaliero di presenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, qualora risulti piu' favorevole del premio d'interessamento fruito dal personale predetto in base ai rispettivi ordinamenti speciali.

Art. 3

1. L'importo dell'assegno personale previsto dall'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o da disposizioni analoghe, sara' nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione della presente legge, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente art. 1.

2. Gli altri assegni personali, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione, o con gli aumenti di indennita' di carovita o dell'aggiunta di famiglia o competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti con il miglioramento di trattamento economico derivante dalla prima applicazione del precedente art. 1.

Art. 4

1. Al personale coniugato compete la quota complementare di carovita anche per il coniuge legalmente separato quando risulti che, in base a sentenza o all'atto consensuale omologato dal tribunale, corrisponde al coniuge un assegno alimentare di importo almeno eguale alla quota complementare predetta.

2. Al personale femminile coniugato, legalmente separato dal marito, spettano le quote complementari di carovita per la prole minorenne, sempreche' convivente ed a carico, quando il marito non sia tenuta a corrispondere un assegno alimentare di importo almeno eguale a quello delle quote complementari stesse. In tal caso le quote medesime non vanno corrisposte al marito.

3. Se l'importo dell'assegno alimentare e' inferiore alla quota complementare predetta, questa sara' corrisposta in misura eguale all'importo dell'assegno alimentare.

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 APRILE 1952, N. 212 COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.

5. Il regolamento stesso stabilira' il periodo di tempo di
disoccupazione dopo il quale sorge il diritto a percepire le quote complementari e la durata massima di corresponsione delle quote medesime.22a11

Art. 6

1. Per il personale civile non di ruolo contemplato nell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 375, durante il periodo intercorso dalla data di allontanamento a quella della riassunzione in servizio saranno corrisposti all'Istituto nazionale di previdenza sociale i contributi assicurativi per l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria nella misura e con le modalita' delle norme in vigore nel suddetto periodo.

Art. 8

1. Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione della presente legge gravera' sugli enti che attualmente sostengono le spese nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 9

1. I miglioramenti economici previsti dall'art. 1 della presente legge si applicano anche ai personali di seguito elencati con gli stessi criteri e modalita' dei decreti emanati in applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778:

  1. a) ai ricevitori del lotto, alle categorie di personale postelegrafonico previsto dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, e, in genere, ai dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entita' e durata delle prestazioni;

  2. b) agli ufficiali giudiziari;

  3. c) al personale aggregato delle carceri;

  4. d) agli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

  5. e) al personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con gli allegati indicati nell'art. 1 della legge 12 aprile 1949, n. 149;

  6. f) ai soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito ed equiparati della marina e della aeronautica, ancorche' raffermati o vincolati a ferma speciale.

2. Il presente articolo e' applicabile pure al personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione e a quello che presta servizio alle dipendenze dei ricevitori e dipendenti statali di cui alla lettera a) del presente articolo, nonche' ad altri personali non classificati tra i dipendenti statali, cui in precedenti occasioni siano stati concessi miglioramenti economici in relazione a quelli di carattere generale disposti a favore del personale statale.

Art. 10

1. Ai dipendenti di ruolo dei gruppi A e B delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e' corrisposta a decorrere dal 1 luglio 1949, in aggiunta allo stipendio, una indennita' di funzione, non compiutabile agli effetti della pensione, nelle misure stabilite dalla tabella A allegata alla presente legge.2

2. E' altresi' corrisposto un assegno perequativo, non computabile agli effetti della pensione, ai dipendenti civili delle Amministrazioni statali indicati nelle tabelle B, C, D, E ed F, allegate alla presente legge, nonche' al personale postelegrafonico di cui all'allegata tabella G, nella misura prevista dalle tabelle medesime.

3. L'indennita' e l'assegno perequativo di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con ogni altra indennita', assegno, diritto, provento, o compenso, a carattere continuativo o periodico, anche se non gravante sul bilancio dello Stato, che sia attribuito in ragione dell'appartenenza del personale a determinate categorie od amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo.

4. E' ammesso il cumulo, all'infuori del caso previsto nel precedente comma, con le indennita', assegni, diritti, proventi e compensi che abbiano natura di corrispettivo di particolari servizi - ivi comprese le competenze accessorie per il personale ferroviario e postelegrafonico - o afferiscano a cariche o incarichi conferiti per legge o discrezionalmente dall'Amministrazione, ovvero siano corrisposti a titolo di compenso per maggiori spese, rischi e responsabilita' attinenti al servizio.

5. Ai dipendenti provvisti di assegni, non cumulabili ai sensi del terzo comma, per un importo complessivo inferiore alla, indennita' di funzione o all'assegno perequativo, l'indennita' o l'assegno stessi spettano nello importo ridotto alla differenza.

6. Per il personale insegnante di ruolo delle universita' e degli altri istituti di istruzione superiore, e per il personale direttivo e insegnante di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, appartenente al grado 8° o ai gradi superiori, l'ammontare dell'indennita' accademica, e della indennita' di studio attualmente corrisposte e' aumentato in misura pari all'eccedenza dell'indennita' di funzione dei gradi corrispondenti rispetto all'indennita' accademica, e all'indennita' di studio.

7. A decorrere dal 1 luglio 1950 la indennita' di funzione per il personale dei gradi 9°, 10° e 11° e' aumentata di lire duemila mensili per il gruppo A e di lire mille mensili per il gruppo B. Con la medesima decorrenza, l'aumento di lire mille mensili e' attribuito altresi' agli insegnanti elementari di grado 12°. Nei riguardi del personale insegnante compreso nei gruppi e gradi sopra indicati, gli aumenti di lire duemila e mille mensili sono da considerare riferiti alla indennita' di studio.4

8. Al personale insegnante non di ruolo delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica di ogni ordine e grado e degli educandati femminili, nonche' agli insegnanti non di ruolo delle scuole elementari di Stato; l'indennita' di studio e' aumentata a titolo di assegno perequativo nella misura, rispettivamente, di lire duemila e mille mensili, a decorrere dal 1 luglio 1950.

9. L'indennita' di funzione e l'assegno perequativo di cui ai primi due commi del presente articolo sono ridotti nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o della retribuzione nei casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze e sono sospesi in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse.

10. In nessun caso puo' essere percepita piu' di una indennita' di funzione o di un assegno perequativo.

11. Alla categoria di concetto del personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione e' corrisposta, per i gradi equiparati al 6°, 7° e 8°, l'indennita' di funzione prevista per il gruppo A, e, per i gradi equiparati al 9°, 10° e 11°, quella prevista per il gruppo B; alla categoria d'ordine ed alla categoria subalterna dei predetti Uffici e' corrisposta la indennita' perequativa prevista rispettivamente per il gruppo C e per i subalterni.

12. Al personale direttivo, di concetto, d'ordine e subalterno delle Sezioni provinciali dell'alimentazione e' attribuito l'assegno perequativo nella misura prevista rispettivamente per le categorie 1-b), II, III e IV della tabella F allegata, alla presente legge.

13. Le categorie di personale alle quali e' assegnata l'indennita' di funzione o l'assegno perequativo di cui al presente articolo sono determinate, per ciascuna Amministrazione, con decreti del Ministro per il tesoro di concerto col Ministro interessato.610

Art. 11

1. Le misure degli stipendi dei segretari provinciali e dei segretari comunali, stabilite dalle tabelle di cui all'allegato VIII della legge 12 aprile 1949, n. 149, sono aumentate del 10 per cento.

2. Ai detti segretari provinciali e comunali sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

3. Le Province, i Comuni, e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzati a provvedere, mediante deliberazioni dei competenti organi, alla revisione del trattamento economico del dipendente personale entro e non oltre il limite dei miglioramenti derivanti dalla applicazione delle precedenti disposizioni per le categorie dei dipendenti statali cui detto personale e' assimilabile, ferma inoltre la facolta' di adeguamento degli stipendi e salari in applicazione dell'art. 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

4. Il trattamento economico complessivo derivante dalla applicazione del precedente comma spetta al personale che presti normale orario di servizio e, in ogni caso, non puo' eccedere la misura del trattamento economico complessivo derivante dalla applicazione della presente legge per i dipendenti statali cui detto personale e' assimilabile.

5. E' invece dovuto in proporzione quando il servizio prestato sia inferiore al normale orario di servizio.

6. Per il personale insegnante si tiene conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del numero di ore settimanali di lezioni cui e' tenuto, per obbligo di orario, l'insegnante statale che presti lo stesso insegnamento e sia nella medesima posizione giuridica.

7. Nei miglioramenti economici comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo si intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico che siano stati concessi dopo l'attuazione della legge 12 aprile 1949, n. 149, sotto forma di incremento degli emolumenti gia' in vigore o di concessione di nuovi assegni, fatta eccezione dei compensi per lavoro straordinario, del premio giornaliero di presenza e degli adeguamenti consentiti in applicazione dell'art. 228 del testo unico della legge comunale e provinciale di cui al citato regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

8. A favore dei Comuni e delle Province che deliberino gli aumenti di cui ai commi precedenti puo' essere concesso, a carico del bilancio statale, limitatamente all'anno 1949, un anticipo non superiore ai quattro dodicesimi della maggiore spesa, ragguagliata ad anno, derivante dalla prima applicazione del presente articolo, da recuperare, in tre annualita', a cominciare dal mese di febbraio 1952, con le modalita' da stabilire con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro.

9. La spesa per i titoli suindicati e' compresa fra quelle obbligatorie degli Enti locali territoriali con facolta' di eccedere, previa autorizzazione dei competenti organi di tutela, i limiti massimi stabiliti per le imposte e sovrimposte, dopo che siano state applicate tutte le imposizioni previste dalla leggi sui tributi locali nella misura massima attualmente consentita.