Imputazione degli impegni di spesa per l'applicazione dell'art. 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sul limite di impegno fissato con l'art. 5, n. 3, della legge 31 ottobre 1949, n. 785
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. All'art. 5, n. 3, della legge 31 ottobre 1949, n. 785, sono aggiunte le seguenti parole: "nonche' per la concessione ad Istituti autonomi per case popolari ed a Comuni del contributo costante per trentacinque anni dell'uno per cento previsto dall'art. 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a By di Ollomont, addi' 10 agosto 1950
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI