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Miglioramenti delle pensioni della gente di mare

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il trattamento complessivo, di cui i titolari di pensione a carico della gestione marittimi e della gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara beneficiano alla, data del 30 giugno 1949, e' maggiorato, a decorrere dal 1 luglio 1949 e fino al 31 dicembre 1950, di un particolare assegno complementare corrispondente al 200 per cento del trattamento predetto.

2. Tale assegno e' dovuto anche ai titolari di pensione del "Fondo Adria".

3. Ai titolari di pensione di cui al presente articolo continuera' ad essere corrisposto l'assegno supplementare di contingenza stabilito dalla legge 14 giugno 1949, n. 322.

Art. 2

1. Per provvedere alla corresponsione degli assegni di cui al precedente art. 1 e' istituito, presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara, un "Fondo assegni complementari" alimentato dai contributi previsti dai successivi articoli 3, 4 e 5.

2. Per l'amministrazione di detto Fondo valgono le norme vigenti per le gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Art. 3

1. A decorrere dal 1 luglio 1949 e fino al 31 dicembre 1950 gli armatori di navi mercantili nazionali sono tenuti a versare alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, per ogni marittimo imbarcato, un contributo mensile supplementare nelle misure indicate nell'annessa tabella A.

2. Con la stessa decorrenza e' dovuto alla Cassa predetta, a carico del datore di lavoro, un contributo nella misura mensile di lire 1500 per ciascun iscritto alla gestione speciale della Cassa stessa appartenente al personale amministrativo.

Art. 4

1. I contributi di cui all'articolo precedente sono anche dovuti:

  1. a) per le speciali forme previdenziali in atto con contribuzione riferita a tre quinti di anno;

  2. b) per il raggiungimento dei requisiti di assicurazione e di eta' del personale amministrativo gia' iscritto e che ha cessato di prestare servizio;

  3. c) per il riscatto dei periodi di navigazione compiuto su navi battenti bandiera estera;

  4. d) per i cuochi ed i domestici borghesi imbarcati su navi militari.

Art. 5

1. Per i piloti iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara e' dovuto, a decorrere dal mese in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, un contributo mensile supplementare, per ogni pilota in servizio, nelle misure indicate nell'annessa tabella B.

Art. 6

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, la misura dei contributi previsti dagli articoli 3 e 5 della presente legge potra' essere variata per assicurare l'equilibrio finanziario del fondo istituito in base al precedente art. 2.

Art. 8

1. Alle maggiori spese derivanti dall'art. 4, lettera d), sara' fatto fronte mediante prelevamento dal "fondo a disposizione" iscritto al capitolo n. 265 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51, a favore del capitolo 84 dello stesso stato di previsione della spesa.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

1. La presente legge entra in vigore il giorno successiva a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a By di Ollomont, addi' 10 agosto 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - MARAZZA - PELLA - SIMONINI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI