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Concessione di una anticipazione di L. 1400 milioni in favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' concessa, da parte dello Stato, a favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara una anticipazione nella misura di lire 1400 milioni, senza gravami di interessi, rimborsabili in quindici annualita' costanti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.

Art. 2

1. Alla copertura dell'onere di 1400 milioni di lire, di cui al precedente articolo viene destinata una aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 254, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1949-50 (terzo provvedimento) per lire 500 milioni, ed un'altra aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni allo stato di previsione per l'esercizio suindicato (ottavo provvedimento) per lire 900 milioni.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro provvedera', con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a By di Ollomont, addi' 10 agosto 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - SIMONINI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI