Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituito e riconosciuto come ente morale, con sede in Roma, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
Art. 2
1. L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e' costituito dalla collettivita' dei sordomuti che ne sono soci ed ha i seguenti fini:
1) avviare i sordomuti alla vita sociale, aiutandoli a partecipare all'attivita' produttiva ed intellettuale;
2) agevolare, nel periodo post-scolastico, lo sviluppo della loro attivita' e capacita' alle varie attivita' professionali;
3) agevolare il loro collocamento al lavoro;
4) rappresentare e difendere gli interessi morali ed economici dei minorati dell'udito e della favella presso le pubbliche Amministrazioni; designare i rappresentanti dei sordomuti nei casi previsti dall'art. 4, secondo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificato dall'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e in tutti gli altri casi in cui le norme statuarie di Enti od Istituti prevedono una rappresentanza dei sordomuti nella propria amministrazione senza fissare norme per la elezione diretta dei rappresentanti da parte dei sordomuti amministrati od assistiti;
5) collaborare con le competenti Amministrazioni dello Stato, nonche' con gli Enti e gli Istituti che hanno per oggetto l'assistenza, l'educazione e l'attivita' dei sordomuti;
6) promuovere l'esercizio di attivita' assistenziali a carattere mutualistico fra sordomuti.
Art. 3
1. L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno, che ne approva i bilanci.
2. Con regolamento da adottarsi su proposta di detto Ministero, saranno stabilite le norme secondo le quali il Ministero dell'interno esercita sull'Ente i poteri di vigilanza.
3. Con lo stesso regolamento sara' provveduto a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente.
4. Il Consiglio amministrativo dell'Ente nazionale e' elettivo fra i soci, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento dell'Ente; a norma delle medesime disposizioni e' costituito il Consiglio dei revisori.
Art. 4
1. Nulla e' innovato alla organizzazione e al funzionamento delle societa', istituzioni ed opere a favore dei minorati nell'udito e nella favella, comunque denominate e da chiunque fondate e gestite, siano o non giuridicamente riconosciute, che si propongono la protezione e l'assistenza dei detti minorati; l'Ente nazionale esercita nei loro confronti l'attivita' prevista da questa legge e dal regolamento, ferma restando la competenza degli organi di controllo e di tutela nei confronti delle pubblicate istituzioni di assistenza e beneficenza per sordomuti di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed alle leggi successive.
Art. 5
1. L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti provvede alla propria attivita':
1) con la rendita delle attivita' patrimoniali provenienti da legati, donazioni, oblazioni, sovvenzioni disposti a favore dell'Ente;
2) con i beni che potranno ad esso pervenire in conseguenza di eventuali riforme e soppressioni di Istituti pubblici costituiti a favore dei sordomuti;
3) con le contribuzioni dei soci;
4) con le eventuali entrate straordinarie.
2. Si intendono fatte a favore dell'Ente le disposizioni testamentarie che siano espresse genericamente a favore dei sordomuti, senza destinazione specifica ovvero senza designazione di un ente o di un istituto beneficiario.
Art. 6
1. A carico del Ministero dell'interno, sui fondi stanziati per sussidiare gli Istituti di pubblica beneficenza, e' assegnato all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un contributo straordinario di 24 milioni, da erogarsi in due rate uguali nell'esercizio 1949-50 ed in quello successivo.
2. L'impiego di detta somma destinata esclusivamente all'assistenza dei sordomuti avra' luogo su un piano di erogazione che l'Ente sottoporra' all'approvazione preventiva del Ministero dell'interno.
Art. 7
1. La legge 12 maggio 1942, n. 889, relativa alle norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, e' abrogata.
Art. 8
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a By di Ollomont, addi' 21 agosto 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI