Temporanea elevazione del limite massimo di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione
Testo vigente
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sino al 31 dicembre 1953 le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione fruiranno, per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di un'elevazione del limite massimo di eta' pari a quello di cui fruiscono i mutilati e gli invalidi di guerra, da cumularsi con quella disposta, dalla legge 3 maggio 1950, n. 223.
Art. 2
1. La disposizione del precedente articolo si applica anche per l'ammissione ai concorsi pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati gia' indetti, sempre che, alla data medesima, non sia scaduto il termine per la presentazione delle domande.
2. Entro detto termine le vedove dei caduti potranno presentare la domanda di ammissione al concorso senza i documenti occorrenti, ma non saranno ammesse al concorso ove non presentino i documenti stessi entro un mese dalla scadenza del termine medesimo.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 10 ottobre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI