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Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la riparazione dei danni alluvionali del settembre 1948 e gennaio e maggio 1949, in Piemonte, Val d'Aosta, Calabria e Sicilia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire un miliardo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1949-50, per provvedere, in dipendenza dei danni causati dalle alluvioni, piene e frane del settembre 1948 e del gennaio e maggio 1949 in Piemonte, Val d'Aosta, Calabria e Sicilia:

  1. a) alla concessione di sussidi, nella misura prevista dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e dal decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, per lavori di riparazione di strade provinciali, comunali e consorziali e per lavori di difesa di abitati;

  2. b) alla concessione, a favore dei consorzi o dei comuni, di sussidi nella misura del 70 per cento della spesa per lavori di riparazione o ricostruzione di opere idrauliche di 3ª categoria, e del 50 per cento per quello di 4ª e 5ª categoria o non classificate;

  3. c) alla concessione di sussidi, nella misura della meta' della spesa per lavori di riparazione o di ricostruzione di acquedotti o di fognature, di pertinenza di amministrazioni comunali;

  4. d) alla concessione di sussidi nella misura del terzo della spesa, per lavori di riparazione o ricostruzione di scuole e case comunali, nonche' di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649;

  5. e) alla concessione di sussidi, in ragione del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per lavori di riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprieta' privata, destinati ad uso di abitazione, limitatamente alle opere strettamente indispensabili ai fini della abitabilita'.

Art. 2

1. In deroga alle vigenti disposizioni, i sussidi di cui al precedente articolo sono concessi dai competenti Provveditorati alle opere pubbliche.

2. Le domande di sussidio debbono essere presentate ai competenti Uffici del genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

1. Le domande per la concessione dei sussidi, di cui alle lettere a), b), c), d), del precedente art. 1, debbono essere corredate della perizia dei lavori da eseguire e dei documenti atti a comprovare il titolo alla concessione.

2. I sussidi sono corrisposti, anche ratealmente, in base a certificati dell'Ufficio del genio civile attestanti la regolarita' e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Art. 4

1. Le domande per la concessione dei sussidi di cui alla lettera e) del precedente art. 1 devono essere corredate del certificato catastale di attualita' e dell'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile. A tale fine potra' essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura o davanti ad un notaio da quattro proprietari del luogo riconosciuti tali dal pretore o dal notaio, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilita', dal sindaco del Comune.

Art. 5

1. Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a piu' persone, la domanda per ottenere il sussidio puo' essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

2. Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facolta' di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i compratori, derivanti dalla concessione del beneficio.

Art. 6

1. Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino puo' presentare la domanda di sussidio per la parte, o pel piano o per la porzione di piano di sua pertinenza, e il sussidio e' determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di detta parte, o di detto piano, o di detta porzione di piano.

2. Qualora il condominio non ne abbia fatto richiesta, anche uno solo dei condomini puo', nell'interesse e nel nome del condominio stesso, presentare la domanda di sussidio, e, in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti fra i condomini, conseguenti al beneficio concesso.

Art. 7

1. L'Ufficio del genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente art. 4, redige la perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione o, nel caso sia stata presentata dall'interessato, ne cura la revisione comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato alle opere pubbliche.

2. L'Ufficio del genio civile, dopo l'approvazione del Provveditorato, ne da' comunicazione al richiedente il sussidio.

3. I lavori devono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione ed ultimati, con decorrenza dalla stessa data, entro dodici mesi se trattisi di riparazione ed entro diciotto mesi se trattisi di ricostruzione, salvo proroga, che puo' essere concessa per gravi e giustificati motivi dagli Uffici del genio civile, per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

4. Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengono iniziati od ultimati, la concessione del beneficio e' revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta.

5. Al beneficiario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere e in base a stati di avanzamento, nella misura del 30 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a lire 20.000 e i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.

6. Il residuo a saldo e' pagato dopo il collaudo, sempreche' i lavori siano ultimati nel termine fissato o prorogato.

7. Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'Ufficio del genio civile a mezzo di cartolina postale raccomandata.

Art. 8

1. La cessione del sussidio e' vietata, salvo quanto disposto nel successivo art. 9 e fatta eccezione per il caso nel quale la cessione venga effettuata a favore dell'impresa assuntrice dei lavori di riparazione o di ricostruzione allo scopo di facilitare la esecuzione dei lavori stessi e venga dall'Amministrazione concedente, per tale causa, riconosciuta a suo insindacabile giudizio.

2. La cessione del sussidio deve essere fatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e notificata al Provveditorato alle opere pubbliche che ha concesso il sussidio.

Art. 9

1. Gli Istituti esercenti il credito fondiario, le Casse di risparmio, nonche' le altre aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere autorizzati, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ad accordare mutui, anche in deroga ai rispettivi statuti ed a speciali disposizioni ad essi applicabili, ai proprietari che abbiano ottenuta la concessione di sussidi statali ai sensi della presente legge.

2. Il mutuo non potra' superare l'ammontare della spesa, occorrente per i lavori da eseguire, quale risulti determinata dalla perizia redatta o revisionata dal Genio civile ed approvata dal competente Provveditore alle opere pubbliche.

3. Pel fatto stesso della stipulazione del mutuo, e salvo che nel contratto non sia inserita espressa pattuizione in contrario, si intende che i proprietari abbiano ceduto all'Istituto mutuante le somme che potranno essere liquidate in loro favore a carico dello Stato, in dipendenza della esecuzione dei lavori.

4. Gli Istituti mutuanti hanno l'obbligo di comunicare entro cinque giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto, con biglietto postale raccomandato con ricevuta di ritorno, all'Ufficio del genio civile competente, l'avvenuta concessione del mutuo e l'ammontare di questo, quando non sia stata esclusa la cessione delle somme dovute e debende.

5. Dal giorno del ricevimento di tale comunicazione, i pagamenti che dovessero ancora essere disposti saranno effettuati a favore dell'Istituto mutuante, che ne accreditera' l'importo al proprietario mutuatario a parziale estinzione del suo debito.

Art. 10

1. I mutui concessi dagli Istituti mutuanti, di cui al precedente art. 9, sono assistiti da ipoteca che ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra precedentemente iscritta sull'area e sull'edificio riparato o ricostruito.

2. L'Istituto che abbia concesso il mutuo ai sensi del precedente articolo, puo' trasferire, entro due anni dalla data del contratto di mutuo, l'ipoteca e la parte di prestito, che rimanesse insoluta per capitale od accessori, dopo il pagamento del sussidio statale, all'Istituto che intendesse concedere un mutuo per la regolarizzazione di tale residuo.

3. Il mutuo fondiario godra' in tal caso i privilegi del presente articolo.

Art. 11

1. La domanda di mutuo e' accompagnata dai documenti giustificativi del possesso legittimo prodotti a termine dell'art. 4 della presente legge.

2. Agli effetti dell'art. 10 della presente legge la domanda, insieme con la documentazione del possesso legittimo, e' depositata per quindici giorni nella segreteria del Comune nel cui territorio e' sito il fabbricato danneggiato o distrutto e di questo deposito e' data notizia al pubblico, a cura del sindaco, nello stesso giorno in cui e' fatto o nel giorno successivo, mediante avviso da rimanere affisso all'albo del Comune per tutto il tempo in cui i documenti dovranno rimanere nella segreteria.

3. Nell'avviso deve essere precisato l'Istituto al quale la domanda di mutuo e' stata presentata.

4. Una copia di detto avviso, autenticata dal sindaco, sara' da questi immediatamente trasmessa al prefetto della Provincia, il quale ne ordinera' la pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali.

5. L'adempimento di queste formalita' sara' accertato dal segretario comunale mediante processo verbale, vidimato dal sindaco; e di questo verbale sara' rimessa gratuitamente copia all'Istituto indicato nella domanda di mutuo.

6. Trascorso il termine di giorni quindici dalla pubblicazione dell'avviso all'albo comunale e nel Foglio degli annunzi legali, senza che sia stato presentato, per mezzo di ufficiale giudiziario, all'Istituto mutuante, atto di legale opposizione alla concessione del mutuo nell'avviso medesimo indicato, il richiedente rimane autorizzato a stipulare il contratto ed a consentire, sull'edificio pel quale il mutuo venne domandato, la iscrizione ipotecaria a termini e per gli effetti di cui all'art. 10 della presente legge.

Art. 12

1. Il deposito e la pubblicazione della domanda di mutuo, a norma del precedente articolo, hanno efficacia ai fini della iscrizione dell'ipoteca contro i condomini del fabbricato da riparare o da ricostruire quando la domanda di sussidio e quella di mutuo siano state presentate da uno dei condomini anche nell'interesse degli altri ai sensi degli articoli 5 e 6 della presente legge.

2. In tal caso le eventuali opposizioni, da notificarsi nel modo e nel termine fissato nell'ultimo comma del precedente articolo, non possono che riguardare soltanto l'ammontare del mutuo.

Art. 13

1. La somma concessa a mutuo deve dall'Istituto mutuante, qualora non si tratti di riparazione o ricostruzione gia' eseguita a cura e spese del proprietario, essere somministrata in piu' rate, a misura che progrediscano i lavori di riparazione o di ricostruzione dell'edificio, in base a certificati dell'Ufficio del genio civile attestanti l'ammontare dei lavori eseguiti alla data del certificato medesimo.

Art. 14

1. I lavori da eseguire a cura degli Enti locali sono dichiarati di pubblica utilita' ed urgenti e indifferibili, ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 15

1. Gli atti e i contratti inerenti alla attuazione della presente legge, compresi gli atti di cessione di contributo dello Stato a favore delle imprese assuntrici dei lavori e a favore degli Istituti di credito finanziatori dei lavori stessi, e gli atti di costituzione di ipoteca, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessioni governative e dai diritti catastali.

2. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari nonche' i diritti e i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette e agli Uffici tecnici erariali e del catasto.

Art. 17

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavori pubblici, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 ottobre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - SCELBA - VANONI PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI