Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee ed in materia di restituzione di diritti (5° provvedimento)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:
2. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Art. 2
1. E' consentita fino al 31 dicembre 1951, per il completamento, la guarnitura e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri, la importazione temporanea di:
a) lastre di vetro o di cristallo (dei tipi speciali per automobili), contachilometri e orologi, nastri per ceppi freno, dischi e segmenti per frizioni, tessuti di cotone incerati o pegamoidati, pelli finte a base di resine poliviniliche o di resine sintetiche con o senza supporto di tessuto;
b) vernici alla nitrocellulosa e relativi solventi, vernici sintetiche.
Art. 3
1. La concessione della importazione temporanea di ferri e acciai comuni, laminati a caldo in barre e verghe, gregge, per la fabbricazione di utensili e strumenti per la lavorazione del legno e dei metalli prevista dal decreto-legge 11 maggio 1924, n. 809, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, e' stata estesa agli acciai speciali.
Art. 4
1. La concessione della importazione temporanea dei tessuti di cotone greggi o imbianchiti, per essere tinti o stampati, prevista alla tabella I annessa al testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, e' estesa al taglio in pezze dei tessuti stessi, come sopra lavorati.
Art. 5
1. La concessione della importazione temporanea delle trecce di paglia cinese o giapponese per essere imbianchite o tinte, prevista dal decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1870, e' estesa alla fabbricazione di cappelli.
Art. 6
1. La concessione della importazione temporanea del rum per la fabbricazione di vermut, prevista dal decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 374, e' estesa alla fabbricazione di liquori e prorogata fino al 31 dicembre 1951.
Art. 7
1. E' revocata la concessione della importazione temporanea dei rottami di ferro e di acciaio per la fabbricazione di tubi, prevista dalla legge 24 novembre 1948, n. 1444.
Art. 8
1. E' consentita, fino al 31 dicembre 1951, la esportazione temporanea di pellicole cinematografiche a colori, a 8, 16 e 35 millimetri riproducenti vedute panoramiche, girate in Italia da turisti, per lo sviluppo e la stampa.
Art. 9
1. Alle merci ammesse alla esportazione temporanea, come speciali agevolazioni per il traffico internazionale, sono aggiunte le bobine di legno, usate o nuove, che si esportano piene per essere vuotate oppure vuote per essere riempite. Il termine massimo per la reimportazione e' fissato in sei mesi.
Art. 10
1. I quantitativi di cotone greggio, impiegati nella fabbricazione di prodotti dell'industria italiana della gomma e nel rivestimento di cavi e di conduttori elettrici, sono ammessi ai benefici previsti dal decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273.
2. Sono abrogati i regi decreti 22 febbraio 1930, n. 174, e 27 marzo 1939, n. 565, e la legge 20 marzo 1940, numero 227.
Art. 11
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - TOGNI - SEGNI - PELLA - LOMBARDO
Visto, il Guardasigilli: SEGNI