diritto.io

Erezione in ente di diritto pubblico della "Fondazione Gerolamo Gaslini", con sede in Genova

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' eretta in ente di diritto pubblico, con sede in Genova, la "Fondazione Gerolamo Gaslini", che trae origine dall'atto costitutivo 28 novembre 1949, a rogito del notaio Schiaffino in Genova, con il quale il cavaliere del lavoro Gerolamo Gaslini trasferisce in proprieta' alla Fondazione stessa tutto il suo patrimonio valutato in L. 1.332.838.040, oltre i valori liquidi che risulteranno al momento del trapasso della gestione.1

Art. 2

1. La Fondazione ha per iscopo, in linea principale, di esercitare la difesa e l'assistenza dell'infanzia e della fanciullezza in tutte le sue forme, mediante il potenziamento dell'Istituto "Giannina Gaslini", costituito dallo stesso fondatore ed eretto in ente morale con regio decreto 5 settembre 1940.

2. All'uopo la Fondazione gestira' il suo patrimonio e devolvera' al detto Istituto le proprie rendite, salvo le particolari destinazioni previste dallo statuto e, occorrendo, cespiti del patrimonio stesso.1

Art. 3

1. La "Fondazione Gerolamo Gaslini", pur non rivestendo il carattere di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, fruisce delle disposizioni di favore vigenti o che saranno emanate nell'interesse degli istituti operanti nel quadro della legge suddetta.1

Art. 4

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, disciplinata dal decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, relativamente ai beni trasferiti dal fondatore.

2. Le somme pagate fino alla data predetta non sono rimborsabili.1

Art. 5

1. La "Fondazione Gerolamo Gaslini" e' posta sotto l'alta vigilanza del Ministro per l'interno.

2. Sono soggetti all'approvazione del Ministro per l'interno il bilancio annuale ed il conto consuntivo, il regolamento organico del personale e quelli relativi all'ordinamento ed al funzionamento della Fondazione stessa, nonche' le deliberazioni riguardanti l'alienazione e la trasformazione del patrimonio immobiliare.1

Art. 6

1. Lo statuto organico della Fondazione e le eventuali successive modificazioni sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per l'industria ed il commercio.1

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA -
VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI