Autorizzazione della spesa di L. 250.000.000 per interventi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamita'
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la ulteriore spesa di lire 250.000.000 in aggiunta a quella di lire 280.000.000 di cui all'art. 5, comma quarto, della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, che approva lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49, per provvedere alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi della legge 9 dicembre 1926, n. 2389, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.
Art. 2
1. Per gli effetti di cui all'art. 81, comma quarto, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 8 ottobre 1949, n. 731, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-1949 (nono provvedimento).
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni per l'attuazione della presente legge.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 novembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI