Maggiorazione del trattamento di assistenza in conseguenza della soppressione della indennita' di caro-pane
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 704, e la legge 10 agosto 1948, n. 1148, sono abrogati.
Art. 2
1. Con l'entrata in vigore della presente legge e' concessa, a carico dello Stato, una maggiorazione di lire 564 mensili sul trattamento assistenziale complessivo a favore delle seguenti categorie:
a) iscritti negli elenchi dei poveri e assistiti in modo continuativo dagli Enti comunali di assistenza a carico dei propri fondi;
b) titolari di soccorsi giornalieri gravanti sullo stato, a norma delle vigenti disposizioni, nella qualita' di:
1) congiunti di militari in servizio di leva o richiamati o trattenuti alle armi;
2) congiunti di militari prigionieri di guerra, internati o dispersi, sempre che non vengano corrisposti pensioni od assegni di guerra;
3) congiunti di civili deportati dai tedeschi, internati o dispersi, sempre che non vengano corrisposti pensioni od assegni di guerra;
4) profughi, sfollati o sinistrati di guerra;
5) rimpatriati dall'Africa italiana o dall'estero o congiunti di cittadini residenti in Africa italiana od all'estero;
c) reduci che usufruiscono dell'assistenza, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 16 febbraio 1946, n. 28.
2. La maggiorazione suddetta e' corrisposta per i titolari e per ciascuna delle persone di famiglia ed a carico.
3. Il Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per il tesoro e, a seconda della competenza, coi Ministri interessati, puo', in casi particolari, determinare che la maggiorazione prevista dall'articolo precedente venga erogata, anziche' direttamente ai beneficiari, alle istituzioni che provvedono alla loro assistenza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 novembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI