Autorizzazione di spesa di lire 8 miliardi per consentire interventi a favore dell'agricoltura
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di 8 miliardi cosi' ripartiti:
a) lire 4 miliardi per la concessione di contributi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31;
b) lire 1300 milioni per spese ed erogazioni di contributi per la difesa fitosanitaria e antigrandine;
c) lire 400 milioni per spese e contributi per la istruzione pratica dei contadini, l'impianto e la conduzione dei campi dimostrativi;
d) lire 600 milioni per contributi e spese per l'incremento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico;
e) lire 800 milioni per l'incremento delle attivita' di ricerca e di sperimentazione agraria e meccanicoagraria;
f) lire 600 milioni, per l'attrezzatura degli organi compartimentali e provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per gli oneri di carattere generale;
g) lire 300 milioni per contributi e spese per l'incremento e lo sviluppo della viticoltura e della arboricoltura e per l'impianto e la conduzione dei vivai consortili.
Art. 2
1. Sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, lettera g), della, presente legge lire 150 milioni sono destinate alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e ai territori dei Comuni appartenenti alle province di Latina e Frosione nonche' all'isola d'Elba.
Art. 3
1. La somma di lire 300 milioni che l'art. 1, lettera f), della legge 23 aprile 1949, n. 165, prevede ad interventi per l'incremento e lo sviluppo della viticoltura sono destinati al pagamento di spese e all'erogazione dei contributi per l'istruzione pratica ai contadini, per l'impianto e la conduzione di campi dimostrativi e per iniziative connesse con i miglioramenti di determinate produzioni o pratiche agricole.
Art. 4
1. Alla copertura della spesa di lire 8 miliardi autorizzata con l'art. 1 della presente legge, si fa fronte destinandovi aliquota di pari importo, delle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658.
Art. 5
1. Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1949-50.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 dicembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI