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Mantenimento in servizio, per gli anni scolastici 1949-50 e 1950-51, del personale direttivo ed insegnante degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, raggiunto dai limiti di eta' per il collocamento a riposo

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I presidi, i direttori e i professori degli istituti e delle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica e delle scuole e dei corsi di avviamento professionale che si trovino nelle condizioni stabilite dal regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, per il collocamento a riposo a decorrere dal 1 ottobre 1949, sono mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1949-50, a loro domanda, e purche' siano riconosciuti idonei a prestare opera proficua alla scuola.

2. Sono altresi' mantenuti in servizio, per lo stesso anno e alle stesse condizioni, coloro che furono trattenuti nell'anno scolastico 1948-49, con esclusione di coloro che nell'anno solare 1949 abbiano compiuto il 70° anno di eta'.

Art. 2

1. Il personale di cui al primo comma del precedente art. 1, che si trovi nelle condizioni stabilite dal predetto regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, per il collocamento a riposo a decorrere dal 1 ottobre 1950, e' mantenuto in servizio per l'anno scolastico 1950-51, alle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 1.

2. Sono altresi' mantenuti in servizio, per lo stesso anno e alle stesse condizioni, coloro che sono stati trattenuti nell'anno scolastico 1949-50, a norma dell'articolo precedente, con esclusione di coloro che nell'anno solare 1950 abbiano compiuto il 70° anno di eta'.

Art. 3

1. Durante il periodo di mantenimento in servizio, disposto ai sensi della presente legge o della legge 26 febbraio 1949, n. 93, il suddetto personale rimane iscritto, ad ogni effetto, nel ruolo di appartenenza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 dicembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI