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Assegnazione dell'ulteriore somma di lire 10 miliardi per l'esecuzione dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri-scuola

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata l'ulteriore assegnazione di lire 10 miliardi per le spese relative all'esecuzione dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri-scuola, in attuazione della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificata dalla legge 24 aprile 1950, n. 259.

2. Detta somma verra' inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1949-50.

Art. 2

1. All'onere derivante dal disposto del precedente art. 1 sara' fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1949-50 (8° provvedimento).

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI