Ricostruzione dei pubblici servizi di trasporto concessi. all'industria privata, alle aziende municipalizzate o di prevalente proprieta' degli Enti locali danneggiati dagli eventi bellici
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per provvedere alla ricostruzione dei pubblici servizi, di trasporto concessi all'industria privata, alle aziende municipalizzate o di prevalente proprieta' dei Comuni o delle Province danneggiati dagli eventi bellici, mediante la corresponsione dei concorsi dello Stato previsti dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, il Ministro per i trasporti, in aggiunta alla somma di cui all'art. 3 del decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 877, e' autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza di lire 16.000.000.000 (sedici miliardi), in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52, 1952-53 e 1953-54.
Art. 2
1. La somma occorrente per il completamento dei lavori di ripristino e di trasformazione a scartamento ordinario della ferrovia Sangritana di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1210, in aggiunta a quella gia' imputata sui fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 877, fara' carico agli stanziamenti di cui al precedente articolo.
Art. 3
1. Alla spesa di lire 4 miliardi per l'esercizio finanziario 1950-51 si fara' fronte con prelevamento della somma stanziata al capitolo 50 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti dello stesso esercizio per l'applicazione della precitata legge 14 giugno 1949, n. 410.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI- D'ARAGONA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI