Applicazione fino al 30 giugno 1952 della facolta' prevista dalla legge 21 agosto 1949, n. 625, di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al personale degli uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 agosto 1949, numero 625, sono richiamate in vigore a decorrere dal 1 luglio 1950 e fino al 30 giugno 1952.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI