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Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma mutui per il risanamento delle zone periferiche

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune di Roma mutui fino all'ammontare di cinque miliardi per gli scopi di cui al successivo art. 2, con ammortamento in 35 anni al saggio vigente al momento della concessione.

Art. 2

1. Le somme mutuate ai sensi dell'articolo precedente saranno impiegate dal Comune nel risanamento delle zone periferiche di Roma e destinate per quattro quinti alla costruzione di case a carattere popolare e per un quinto alla costruzione di locali da adibirsi a doposcuola, a scuole popolari e ad altri scopi educativi per l'infanzia, e la gioventu'.

Art. 3

1. I mutui di cui all'articolo precedente saranno garantiti dallo Stato per capitale ed interessi.

2. L'assunzione della garanzia statale sara' effettuata con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

3. In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte del comune di Roma, alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica di inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del Comune stesso da parte della Cassa depositi e prestiti, provvedera' ad eseguire il pagamento a detta Cassa delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti del Comune.

Art. 4

1. Per le opere previste dal precedente art. 2, il comune di Roma e' ammesso al godimento dei contributi statali contemplati dalle leggi 2 luglio 1949, n. 408, e 3 agosto 1949, n. 589.

2. Per la corresponsione dei contributi di cui al precedente comma, e' autorizzato, per l'esercizio 1949-50, un limite di impegno di lire 200 milioni.

3. All'onere di 200 milioni dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1949-50, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo (ottavo provvedimento). L'onere di pari importo relativo all'esercizio 1950-51 sara' fronteggiato mediante riduzione per un importo equivalente, dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo.

Art. 5

1. I programmi dei lavori da effettuarsi con i mutui di cui all'art. 1 dovranno essere approvati dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 6

1. Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - SCELBA - GONELLA - ALDISIO
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI