Concessione di un contributo straordinario di L. 20.000.000 da parte dello Stato a favore della libera Universita' di Camerino
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 20.000.000 da parte dello Stato a favore della libera Universita' di Camerino.
Art. 2
1. All'onere derivante dal precedente art. 1, che fara' carico allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1949-1950, viene provveduto destinando una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni al bilancio dell'esercizio medesimo (ottavo provvedimento).
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1951
EINAUDI
DE GASPERI GONELLA PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI