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Autorizzazione di spesa per l'intensificazione della sperimentazione maidicola e per favorire la diffusione dei mais ibridi in Italia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'intensificazione della sperimentazione maidicola e per favorire la diffusione dei mais ibridi in Italia e' autorizzata la spesa di lire 300 milioni.

2. Su tale autorizzazione di spesa il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' autorizzato a concedere contributi non superiori al 60 per cento della spesa per l'acquisto di dette sementi, effettuato dall'agricoltore nel 1950 e nel 1951.

Art. 2

1. Al pagamento del contributo di cui all'art. 1 si provvede a mezzo di aperture di credito a favore dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura. Il limite stabilito dall'art. 284 del regolamento di contabilita' generale dello Stato del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18, e' elevato, per dette aperture di credito, a lire 30 milioni.

2. Il contributo di cui sopra potra', con determinazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, essere versato alle ditte che hanno effettuato od effettueranno la distribuzione delle sementi di mais ibridi, quando il prezzo di cessione agli agricoltori sia stato praticato al netto del contributo medesimo, e da dichiarazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura consti che il mais sia stato ceduto per impiego nella semina.

Art. 4

1. Il Ministro per il tesoro provvedera', con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 febbraio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI